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Delib. G.R. Puglia 24/11/2009, n. 2272

Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della L.R. "Norme per l'abitare sostenibile" (Art. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con Delib. G.R. n. 1471/2009.
N.d.R. - Specificazioni sulle procedure relative ai certificatori sono state dettate con Delib. G.R. del 25/03/2010, n. 924, cui si rimanda.Con le modifiche introdotte da:- Delib. G.R. 16/01/2013, n. 3
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[Premessa]



Il Tar Puglia, con sentenza 11 giugno 2010, n. 2426 ha annullato la presente delibera nelle parti in cui prevede che gli ingegneri iscritto all'ordine e abilitati alla professione, per diventare certificatori debbano frequentare un corso di formazione, superare un esame finale ed essere iscritti ad un apposito Albo professionale.


L’Assessore regionale all’assetto del territorio prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio assetto del territorio, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 R, "Norme per l’abitare sostenibile", è strumento essenziale per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa, infatti, mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di efficienza negli usi finali dell’energia.

In particolare, l’articolo 9 della Lr 13/2008 definisce la certificazione di sostenibilità degli edifici quale sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della legge stessa, e affida alla Giunta regionale il compito di definire e aggiornare il relativo sistema di procedure per la certificazione, compresa la relativa modulistica, nonché il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati ai rilascio della certificazione.

L’articolo 10 della stessa legge detta disposizioni per l’approvazione da parte della Giunta regionale del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici e le relative linee guida per il suo utilizzo, anche con riferimento alla direttiva 2002/91/Ce e in coerenza con i contenuti del Dlgs 192/2005

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Copertura finanziaria di cui alla Lr 28/2001

"Dal presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".


La Giunta


Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all’assetto del territorio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da par

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ALLEGATO - PROCEDURE, SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI, RAPPORTO CON LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E INTEGRAZIONE A TAL FINE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE APPROVATO CON DGR 1471/2009
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1. La certificazione di sostenibilità degli edifici

1.1 Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 R "Norme per l'abitare sostenibile" attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire il sistema di procedure per la certificazione di sostenibili

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2. Rapporto con la certificazione energetica

2.1 La procedura per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, a norma dell'articolo 9, comma 2, della Lr 13/2008, ricomprende

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3. Modalità di presentazione della documentazione per l'ottenimento della certificazione di sostenibilità.
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FASE DI RICHIESTA DEL TITOLO ABILITATIVO

3.1 Qualora l'immobile per il quale si voglia ottenere il certificato di sostenibilità ambientale sia oggetto di interventi edilizi per i quali è necessario conseguire il permesso di costruire di cui al Titolo II, Capo II del Dpr 380/2001 o presentare la denuncia di inizio attività di cui al Titolo II, Capo III, del Dpr 380/2001 R, il proprietario dell'immobile o l'avente titolo a presentare la richiesta di permesso di costruire o la Dia, dovrà allegare, all'atto di presentazione al Comune di detta richiesta o di detta denuncia, agli elaborati ric

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FASE DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

3.3 Ai fini dell'ottenimento del certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio, il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile dovrà indirizzare, a propria cura e spese, la richiesta del certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio ai soggetti certificatori di cui al successivo punto 6.

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FASE DI DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI

3.5 Nel caso di nuovo edificio o di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione di fine lavo

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SOGGETTI COMPETENTI

3.7 La documentazione di cui alle lettere a) e b) dei punti 3.1 e 3.4 dovrà essere sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno in possesso di una delle seguenti qualifiche:

— ingegner

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4. Iter istruttorio e rilascio del certificato di sostenibilità ambientale

4.1 Il certificato di sostenibilità ambientale degli edifici è rilasciato da professionisti accreditati ai sensi del comma 4, lettera b) della legge regionale 13/2008 e che, a norma dell'articolo 9, comma 3, della stessa legge, siano estranei alla progettazione e alla direzione lavori.

Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, i soggetti certificatori di cui al presente punto 4.1, all'atto di sottoscrizione del certificato di sostenibilità ambientale, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione o di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio comunque definiti, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio o dell'intervento da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possa

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5. Determinazione del punteggio e del livello di sostenibilità di un fabbricato.

5.1 Secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale 1471/2009 come integrata dalla presente deliberazione, i requisiti di sostenibi

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Tabella A – Aree di valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. Qualità del sito

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Tabella B – livelli di prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici

-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.

0 Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente.

1 Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.

2 Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.

3 Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione

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6. Soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale
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6.1 REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Sono soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di conformità del progetto di cui alla lettera e) del punto 3.4 e del certificato di sostenibilità ambientale, i tecnici qualificati iscritti a Ordine o a Collegio professionale, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. Essi possono operare sia nella loro qualità di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia come professionisti liberi od associati, quando in possesso dei seguenti titoli:

— laurea in ingegneria e iscrizione all'ordine professionale

— laurea in architettura e iscrizione all'ordine professionale

nel caso di costruzioni rurali e di modeste costruzioni civili:

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6.2 REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento dei soggetti certificatori ha durata pari a cinque anni.

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6.3 SOGGETTI ABILITATI ALLA TENUTA DI CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione possono essere svolti da soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi r

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7. Fase transitoria

Al fine di testare l'applicazione del sistema di valutazione approvato con deliberazione Giunta regionale 1471/2009 come integrato con la presente deliberazione, si riconosce il valore di fase sperimentale ai primi sei mesi decorrenti dalla data di approvazione delle presenti procedure.

Durante tale periodo sono soggetti certificatori i professionisti di cui al punto 6.1 i cui curricula saranno valuta

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ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA


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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI CONFORMATA DELLE OPERE ESEGUITE AL PROGETTO PRESENTATO


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ALLEGATO C - ATTESTATO DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO


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ALLEGATO D - CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE


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“ALLEGATO E - PROTOCOLLO ITACAPUGLIA 2011 – RESIDENZIALE -” N1


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“LINEE GUIDA ALL’AUTOVALUTAZIONE - PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2011 RESIDENZIALE” N2


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ALLEGATO H - ISTRUZIONI D'USO DEL SOFTWARE


Par

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