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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 23/10/2015, n. 1494
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 23/10/2015, n. 1494
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 23/10/2015, n. 1494
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), ed in particolare l’articolo 5, comma 2, il quale dispone che i controlli debbono essere prioritariamente orientati agli edifici compresi nelle classi energetiche più efficienti; vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”) e, in particolare: - l’articolo 61, comma 1, lettera c), che prevede la verifica, tramite controlli, anche a campione, della regolarità formale e della correttezza tecnica degli attestati di prestazione energetica e dell’osservanza degli adempimenti ad essi correlati; - l’articolo 61, comma 4, che prevede che le modalità di effettuazione dei controlli siano stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione; |
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Allegato - Modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché dei casi di non correttezza formale o sostanziale1. Determinazione del campione da sottoporre a controllo 1.1. Il campione di attestati di prestazione energetica (APE) da sottoporre a controllo viene determinato a cadenza trimestrale ed è composto da 25 APE selezionati utilizzando i criteri riportati al punto 1.4. 1.2. Al fine della determinazione del campione da sottoporre a controllo, gli APE relativi ad un “intero edificio” o “parte di edificio”, sono conteggiati come un unico elemento del campione. Gli APE relativi a singola “unità immobiliare”, anche se appartenenti ad un unico fabbricato, vengono invece conteggiati singolarmente. 1.3. Ogni campione viene determinato sull’insieme degli APE che rispondano a tutte le seguenti caratteristiche: a. siano stati validati dai certificatori energetici successivamente al 30 giugno 2014 e comunque non antecedentemente ai due “trimestri di riferimento” precedenti alla determinazione del campione, come meglio definiti al punto 3.1; b. siano stati caricati dal Comune nell’apposita sezione del Portale Energia nel “trimestre di riferimento” precedente alla determinazione del campione; c. non risultino essere stati sostituiti da un APE più recente (ove tale informazione sia disponibile al momento della determinazione del campione); d. non costituiscano la rettifica di un precedente attestato di certificazione energetica (ACE) o di un precedente APE sottoposto a controllo e risultato negativo. e. non siano stati redatti da certificatori energetici non più abilitati, in maniera definitiva, alla redazione degli APE. 1.4. I criteri utilizzati per la determinazione del campione sono i seguenti: CRITERIO 1 – “APE relativi a edifici di nuova costruzione in classe energetica A+ e A” – numero variabile fino ad un massimo di 10, ove presenti. Fino ad eventuale raggiungimento del numero massimo, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati a partire da quelli ricadenti nella classe energetica migliore. A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della “prestazione energetica corretta per altitudine” (EPgl corretta), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6. Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi EPgl,corretta minore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo la medesima modalità. CRITERIO 2 – “APE relativi a edifici esistenti in classe energetica A+, A e B” – numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti. Fino ad eventuale completamento del campione, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati dando priorità a quelli avente classe energetica migliore. A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della “prestazione energetica corretta per altitudine” (EPgl corretta), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6. Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi EPgl,corretta minore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo la medesima modalità. CRITERIO 3 –“APE relativi a edifici di nuova costruzione in classe energetica F o G” – numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti. Fino ad eventuale completamento del campione, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati dando priorità a quelli avente classe energetica peggiore. A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della “prestazione energetica corretta per altitudine” (EPgl corretta), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6. Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi EPgl,corretta maggiore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo il medesimo criterio. CRITERIO 4 – “APE relativi a edifici non residenziali aventi fabbisogni complessivi di energia primaria particolarmente elevati” - numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti. Rientrano in tale criterio gli APE la cui “prestazione energetica corretta per altitudine” (EP |
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