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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 29/07/2009, n. 41/R
D. P.G.R. Toscana 29/07/2009, n. 41/R
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[Premessa] |
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Capo I - Disposizioni Generali |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Al fine di agevolare l’accesso, gli spostamenti interni e l’utilizzo delle parti comuni, le presenti indicazioni tecniche si riferiscono: a) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica; |
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Art. 3 - Programmazione e pianificazione degli assetti territoriali1. Nell’ambito della programmazione e della pianificazione degli assetti territoriali, attraver |
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Capo II - Mobilità e sosta urbana |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini del presente capo, sono considerate aree e percorsi pedonali esterni: |
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Art. 5 - Aree e percorsi pedonali1. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi o sovrappassi sono eliminate, in presenza di facili percorsi pedonali alternativi. 2. È realizzato almeno un percorso preferibilmente in piano e con caratteristiche idonee a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie sia negli spazi pubblici, sia in corrispondenza degli accessi agli edifici, sia nelle relative aree di pertinenza, compresi parcheggi e servizi posti all’esterno, ove previsti, in modo tale da assicurare ai medesimi soggetti l’utilizzabilità di tutti gli spazi. 3. Compatibilmente con le esigenze della circolazione veicolare, i percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,50 metri al netto di qualunque ostacolo dovuto ad attrezzature pubbliche quali cassonetti, pali della pubblica illuminazione e cartelli stradali mobili. |
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Art. 6 - Rampe1. L’altezza massima del dislivello ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione è pari a 3,20 metri. Se l’altezza del dislivello è maggiore, il superamento dello stesso è ottenuto con idonei mezzi meccanici. 2. Al fine di consentire il transito di una persona su sedia a ruote, la larghezza minima |
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Art. 7 - Attraversamenti stradali1. In area urbana, nelle strade ad alto scorrimento, gli attraversamenti stradali sono illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità. 2. In prossimità di un attraversamento pedonale, il fondo stradale può essere differenziato con maggior rugosità su tratti del manto stradale al fine di presegnalarne la posizione ai veicoli in transito. |
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Art. 8 - Pavimentazione delle aree e dei percorsi1. La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali è in materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnalazioni tattili. È comunque evitato l’utilizzo di ghiaia e acciottolato. |
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Art. 9 - Parcheggi1. Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 2. Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai perco |
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Capo III - Elementi progettuali delle costruzioni edilizie |
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Sezione I - Accessi esterni, porte, finestre e parapetti |
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Art. 10 - Accessi esterni agli edifici1. Per agevolare l’accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una lar |
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Art. 11 - Porte, finestre e parapetti1. Per renderle facilmente fruibili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, le porte di accesso, le finestre e le porte-finestre sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili sono realizzate in modo tale da essere utilizzabili esercitando una lieve pressione. 2. Le dimensioni delle porte sono tali da permettere il facile passaggio anche di persone su sedia a ruote e, tenuto conto delle dimensioni medie di una sedia a ruote, la larghezza utile di passaggio della porta di accesso ad ogni unità immobiliare è di almeno 90 centimetri |
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Sezione II - Pavimenti, locali igienici e attrezzature di uso comune |
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Art. 12 - Pavimentazione delle parti comuni1. Nelle parti comuni dell’edificio, un’adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni contribuisce alla chiara individuazione dei percorsi e alla distinzione dei vari ambienti. |
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Art. 13 - Locali igienici1. In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l’utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche, è predisposto almeno un locale igienico accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe. 2. Allo stesso fine, all’interno del locale igienico, sono rispettati i seguenti minimi dimensionali: a) le porte sono ad apertura verso l’esterno o scorrevoli e lo spazio libero interno, tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte, garantisce la rotazione di una sedia a ruote e comunque non è inferiore a 1,35 per 1,50 metri; |
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Art. 14 - Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza1. Le caratteristiche ed il posizionamento delle attrezzature di uso comune, quali apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli, puls |
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Sezione III - Percorsi interni orizzontali e verticali |
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Art. 15 - Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi1. Al fine di facilitare lo spostamento all’interno degli edifici dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio posto in corrispondenza di un eventuale percorso verticale, è predisposta una piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti |
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Art. 16 - Scale1. Le scale garantiscono un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile, le variazioni del loro andamento sono mediate per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni o di rampe. 2. Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata. Ogni rampa è dotata possibilmente dello stesso numero di gradini. 3. I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La somma tra il doppio dell’alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 centimetri e la pedata minima &egr |
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Art. 17 - Rampe1. Ove possibile, l’integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediant |
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Art. 18 - Ascensori1. Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e di utente, il numero e le caratteristiche degli ascensori è proporzionale alla destinazione dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate. 2. Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e quello con l’ascensore è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all’esterno dell’edificio. 3. Ove possibile, una parete dell’ascensore è realizzata in materiale trasparente. 4. Ogni ascensore è dotato di una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l’uso da parte di una persona su sedia a ruote con l’eventuale accompagnatore. Il ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina è d |
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Art. 19 - Impianti alternativi servoassistiti1. In alternativa ad un ascensore o ad una rampa inclinata, l’integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante apparecchiature, quali servoscala e piattaforma elevatrice, di seguito indicati come “impianti alternativi servoassititi”, atte a consentire il superamento di una contenuta differenza di quota a persone con ridotta o impedita capacità motoria. |
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Capo IV - Locali pubblici e luoghi aperti al pubblico |
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Art. 20 - Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione1. Per consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, almeno una zona all’interno di sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione è agevolmente raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento alternativi alle scale, ed è predisposta all’utilizzo anche da p |
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Art. 21 - Arredi fissi1. All’interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi fissi è idonea a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie. È vietata la scelta di arredi con rifiniture taglienti e con spigoli vivi. 2. All’interno di luoghi aperti al pubblico quali banche, uffici amministrativi e supermercati, i banconi e i piani di appoggi |
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Art. 22 - Attrezzature pubbliche1. Al fine di consentire alle persone con ridotta e impedita capacità fisica l’uso agevole delle attrezzature pubbliche, quali telefoni, ca |
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Art. 23 - Strutture balneari in concessione e arenili liberamente fruibili1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 23, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nelle strutture balneari in concessione quali gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate, le spiagge libere attrezzate, e gli arenili asserviti a strutture ricettive, alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono garantiti: a) la massima accessibilità e fruibilità degli impianti e dei servizi proposti anche in funzione della balneazione e della partecipazione alle attività ricreative; b) l’effettivo accesso al mare con la predisposizione di percorsi agevoli di collegamento r |
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Art. 24 - Stazioni1. Per facilitare l’accesso alle stazioni ed ai treni alle persone con difficoltà di dea |
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Art. 25 - Fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano1. Per facilitare l’accesso alle fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano, qu |
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