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Sent. C. Giustizia UE 18/05/2017, n. C-617/15

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Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Articolo 97, paragrafo 1 - Competenza internazionale - Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società avente sede in uno Stato terzo - Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio dello Stato membro del giudice adito - Nozione di «stabile organizzazione».

L’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che una società giuridicamente indipendente avente sede in uno Stato membro e che sia indirettamente controllata da una capogruppo che non ha sede nell’Unione europea costituisce una «stabile organizzazione» di tale capogruppo, ai sensi di detta disposizione, a condizione che tale controllata sia un centro operativo che, nello Stato membro in cui è situato, sia presente in forma reale e stabile e a partire dal quale sia esercitata un’attività commerciale, e che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come estensione della suddetta capogruppo.

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