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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 19/05/2017, n. 215
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- D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 01/04/2022
- D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/12/2019
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PremessaIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001; Vista la direttiva 2003/37/CE del Parla |
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Art. 1. Oggetto1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale, al |
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Art. 2. Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della |
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Art. 3. Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli che circolano su rotaia, o il suo rimorchio; b) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote, semovente, azionato da un motore con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h; c) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; d) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato a un veicolo a motore, in modo che una parte di esso si appoggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale della sua massa e della massa del suo carico sia sopportata dal veicolo a motore; |
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Art. 4. Sistema di controllo su strada1. Il sistema di controlli tecnici su strada comprende i controlli tecnici su strada iniziali di cui all'art. 10, comma 1, ed i controlli tecnici su st |
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Art. 5. Percentuale di veicoli da sottoporre a controllo1. Per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), in ogni anno civile l'autorità competente esegue un numero adeguato di controlli tec |
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Art. 6. Sistema di classificazione del rischio1. Per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'autorità competente provvede affinché le informazioni riguardanti il numero e la gravità delle carenze di cui all'allegato II e, se del caso, all'allegato III, rilevate nei veicoli gestiti |
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Art. 7. Responsabilità1. Il certificato di revisione relativo al controllo tecnico periodico più recente o la relativa copia o, in caso di certificato di revisione elettron |
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Art. 8. Ispettori1. Nella selezione di un veicolo da sottoporre a un controllo tecnico su strada o nella effettuazione di detto controllo, gli ispettori non praticano alcuna discriminazione basata sulla nazionalità del conducente o sul paese di immatricolazione o di immissi |
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Art. 9. Procedure di ispezione1. Nell'identificare i veicoli da sottoporre a un controllo tecnico su strada iniziale, gli ispettori possono selezionare in via prioritaria veicoli ut |
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Art. 10. Contenuti e metodi dei controlli tecnici su strada1. L'autorità competente provvede affinché i veicoli selezionati, a norma dell'art. 9, siano sottoposti a un controllo tecnico su strada iniziale. In ogni controllo tecnico su strada iniziale svolto su un veicolo, l'ispettore: a) controlla l'ultimo certificato di revisione e l'ultima relazione relativa a un controllo tecnico su strada, se disponibili, tenuti a bordo o le relative at |
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Art. 12. Valutazione delle carenze1. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l'allegato II fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravità, da utilizzare durante i controlli tecnici su strada. 2. Le carenze rilevate nel corso dei controlli tecnici su strada sono classif |
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Art. 13. Controllo della fissazione del carico1. Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all'ispezione della fissazione del suo carico a norma dell'allegato III, per accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per |
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Art. 14. Seguito in caso di carenze gravi o pericolose1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'autorità competente dispone che ogni carenza grave o pericolosa, riscontrata in un controllo iniziale o in un controllo più approfondito, sia rettificata prima che il veicolo sia rimesso in circolazione sulla rete stradale pubblica. 2. A seguito del controllo su strada di un veicolo immatricolato sul territorio |
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Art. 15. Diritti di controllo1. Qualora si siano riscontrate carenze in seguito a un controllo più approfondito, si applicano le tariffe in materia di operazioni di revisione prev |
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Art. 16. Relazione di controllo e banca dati dei controlli tecnici su strada1. Per ogni controllo tecnico su strada iniziale effettuato, sono comunicate all'autorità competente le seguenti informazioni: |
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Art. 17. Designazione di un punto di contatto1. Ai fini del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale |
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Art. 18. Cooperazione tra gli Stati membri della Unione europea1. Qualora in un veicolo non immatricolato in Italia in cui avviene il controllo siano rilevate carenze gravi o pericolose o carenze che portano alla limitazione o al divieto de |
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Art. 19. Controlli tecnici su strada in concertazione1. Su base annua, devono essere svolte regolarmente attività di controllo su strada in concertazione. E' possibile combinare tali attività con quelle |
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Art. 20. Trasmissione di informazioni alla Commissione1. L'autorità competente trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea entro il 31 marzo 2021 e, successivamente, con cadenza biennale entro il 31 del mese di marzo, i dati raccolti relativi ai due anni civili precedenti, concernenti i veicoli controllati nel territorio |
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Art. 22. Applicazione delle norme1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 20 maggio 2018, fatta salva l'applicazione delle disposizioni riguardanti il sistema di classi |
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Art. 23. Abrogazione |
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Art. 24. Allegati1. Gli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto ne costituiscono parte integrante. |
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Allegato II |
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Allegato IV |
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Allegato VParte di provvedimento in formato grafico |
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