1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, o danneggiate per effetto del sisma come previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto-legge, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Se tali unità abitative insistono in singolo edificio con esito A già ricompreso in zona rossa, il contributo per la riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 20.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla ri