Sent. C. Cass. civ. 21/11/2016, n. 23665 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 21/11/2016, n. 23665

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Appalto - Contratto - Appalto per la costruzione di un edificio - Accertamenti geologici del terreno - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza - Difetti della costruzione per inidoneità del suolo - Responsabilità - Difetti ascrivibili all'erroneità del progetto fornito dal committente - Irrilevanza.

L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitag

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