L. 11/11/2011, n. 180 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 11/11/2011, n. 180

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
In vigore dal 15/11/2011.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
- D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
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Capo I - Finalità e principi


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Art. 1. - Finalità

1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la pic

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Art. 2. - Principi generali

1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:

a) la libertà di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;

b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione;

c) il diritto dell'impresa di o

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Art. 3. - Libertà associativa

1. Ogni impresa è libera di aderire ad una o più associazioni.

2. Per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione terri

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Art. 4. - Legittimazione ad agire delle associazioni

1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigiana

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Art. 5. - Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;

c)

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Capo II - Rapporti con le istituzioni


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Art. 6. - Procedure di valutazione

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);

c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determin

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Art. 7. - Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici dev

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Art. 8. - Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi

1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 14 novembre 2005, n. 246. N7

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministraz

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Art. 9. - Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento, di proporzionalità e di pubblicità, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attività imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonché gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle im

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Art. 10. - Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contrasto degli eff

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Art. 11. - Certificazione sostitutiva e procedura di verifica

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amminist

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Art. 12. - Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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Art. 13. - Disciplina degli appalti pubblici

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Art. 14. - Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi

1. È costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico.

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Art. 15. - Contratti di fornitura con posa in opera

1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice d

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Capo III - Disposizioni in materia di micro, piccole e medie imprese e di politiche pubbliche


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Art. 16. - Politiche pubbliche per la competitività

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del «Made in Italy» e, in particolare:

a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il 25 per cento è destinato alle micro e piccole imprese;

b) favorisce la cooperazione strategica tra le università e le micro, piccole e medie imprese;

c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:

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Art. 17. - Garante per le micro, piccole e medie imprese

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di:

a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ''Small Business Act'' per l'Europa»;

b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;

c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole

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Capo IV - Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese


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Art. 18. - Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese

1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

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Capo V - Competenze regionali e degli enti locali


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Art. 19. - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza perm

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Capo VI - Norme finali


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Art. 20. - Norma finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente

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Art. 21. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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