D. Min. Giustizia 20/12/2016 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Giustizia 20/12/2016

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTR

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Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal

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Tabella I


Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue.

Ove era prevista la sanzione da Euro 24 a Euro 98 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 25 a Euro 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 38 a Euro 156 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 39 a Euro 160 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 40 a Euro 161 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 40 a Euro 163 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 40 a Euro 164 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 41 a Euro 169 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 51 a Euro 100 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 77 a Euro 310 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 78 a Euro 311 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 80 a Euro 323 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 81 a Euro 321 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 81 a Euro 326 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 83 a Euro 331 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 84 a Euro 332 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 85 a Euro 338 la stessa rimane invariata.

Ove era prevista la sanzione da Euro 100 a Euro 203 la stessa rimane invariata.

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