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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 25/02/2005, n. 19
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[Premessa] |
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Art. 21. L'articolo 3 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Alla istanza di autorizzazione devono essere allegati: a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento; b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1:25.000 da cui risulti l'esatta ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere |
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Art. 31. L'articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente: "Art. 4 - La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, i |
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Art. 41. Dopo l'articolo 4 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene inserito l'articolo seguente: "Art. 4 - bis - Per assic |
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Art. 51. L'articolo 5 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente: "Art. 5 - La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal completamento dell'istruttoria, dispone con proprio provvedimento, senti |
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Art. 61. All'articolo 6 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 71. All'articolo 8 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, il comma secondo è sostituito dal seguente: "Nei casi di decadenza previsti dal precedente articolo 7, nonch |
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Art. 81. All'articolo 9 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 91. All'articolo 10 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 101. All'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma secondo, le parole "Giunta |
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Art. 111. Dopo l'articolo 12 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene inserito l'articolo seguente: |
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Art. 121. All'articolo 13 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 3 successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 131. All'articolo 14 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 141. All'articolo 15 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 151. All'articolo 16 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 161. All'articolo 17 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 171. L'articolo 20 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni &e |
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Art. 181. L'articolo 23 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, viene sostituito dal seguente: "Art. 23 - Il Preside |
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Art. 191. L'articolo 24 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente: |
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Art. 201. L'articolo 25 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente: |
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Art. 211. L'articolo 26 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente: "Art. 26 - I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli |
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Art. 221. All'articolo 27 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 231. L'articolo 28 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni vi |
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Art. 241. All'articolo 28 bis della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazi |
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Art. 251. All'articolo 29 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 261. All'articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, |
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Art. 271. Dopo l'articolo 30 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni viene inserito l'articolo seguente: "Ar |
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Art. 281. All'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al comma primo, lett. a), dopo il numero "26" viene aggiunto il numero "28". 2. All'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, il comma secondo viene |
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Art. 291. Dopo l'articolo 31 della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni vengono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 31 bis |
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Art. 301. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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