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D.P.G.R. Toscana 01/12/2004, n. 69/R

Regolamento di attuazione, di cui all’art. 15, comma 3, della L.R. 29.12.2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza".
Con le modifiche introdotte dal D.P.G.R. del 12/09/2006 n.44/R
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[Premessa]


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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 R (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relati

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Capo II - Attività operative e relativa organizzazione
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Art. 2 - Attività operative

1. La Regione, i comuni e le province assicurano le seguenti attività operative:

a) attività di centro situazioni, in via ordinaria e continuativa;

b) attività di centro operativo, in emergenza o in previsione di una emergenza.

2. L'attivit&agrav

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Art. 3 - Organizzazione delle attività di competenza degli enti locali e relativi elementi funzionalità

1. I comuni e le province definiscono l'organizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, tenendo conto delle competenze attribuite dalla l.r. 67/2003 nonché degli elementi di cui ai successivi articoli 5 e 6, in modo da assicurare:

a) una operatività H24 della attività di centro situazioni;

b)

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Art. 4 - Svolgimento delle attività: le procedure operative e i mansionari

1. Gli enti locali definiscono previamente le procedure operative e i relativi mansionari che regolano le attività di centro operativo e centro situazioni.

2. Le procedure operative, che devono essere previste nei piani di protezion

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Art. 5 - L'organizzazione delle attività operative nei comuni

1. Il comune organizza le attività di cui all'articolo 2 in modo adeguato ad assicurare gli interventi di competenza aventi ad oggetto l'incolumità e l'assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei beni, con particolare riguardo di quelli pubblici funzionali al mantenimento delle normali condizioni di vita della popolazione ed allo svolgimento delle attività pubbliche essenziali.

A tal fine tiene conto:

a) dell'organizzazione complessiva dell'ente e, in particolare, dell'organizzazione e dei compiti dell'ufficio tecnico, della polizia municipale, degli uffici competenti in materia di viabilità, edilizia e di servizi sociali;

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Art. 6 - L'organizzazione delle attività operative presso le province

1. La provincia organizza le attività di cui all'articolo 2 in modo adeguato ad assicurare:

a) lo svolgimento degli interventi di prevenzione di propria competenza, tra cui in particolare quelli relativi alla procedura di allerta;

b) il supporto ai comuni coinvolti in situazioni di emergenza, tenuto conto della loro capacità operativa e del quadro complessivo dei rischi nell'ambito provinciale.

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Art. 7 - Concorso operativo delle comunità montane e dei consorzi di bonifica

1. Nell'organizzazione delle attività di cui all'articolo 2, le province tengono conto anche del concorso operativo delle comunità montane e dei consorzi di bonifica.

2. In particolare le comunità montane concorrono alle attività di centro

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Capo III - Modalità di raccordo in emergenza o in vista di una emergenza
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Art. 8 - Definizione

1. Le disposizioni del presente capo regolamentano le modalità generali con le quali i vari soggetti che compong

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Art. 9 - Raccordo informativo

1. Una reciproca e tempestiva informazione costituisce un elemento strategico di coordinamento delle attività dei vari soggetti che operano nell'ambito di una emergenza di protezione civile nonché presupposto per l'attivazione delle iniziative di competenza dei medesimi.

2. Salvo quanto specificatamente previsto nei piani di protezione civile locali e nei piani operativi regionali, costituiscono oggetto di raccordo informativo:

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Art. 10 - Raccordo strategico-operativo al medesimo livello territoriale

N1 “1. Di norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile operanti al medesimo livello territoriale avviene attraverso la attivazione di un organismo di coordinamento, d

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Art. 11 - Unità di crisi comunale

1. A livello comunale, l'unità di crisi è convocata dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno, nelle situazioni di emergenza più significative.

2. L'unità di crisi comun

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Art. 12 - Unità di crisi provinciale

1. A livello provinciale, l'unità di crisi è convocata dal Presidente della provincia, dall'Assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno.

2. L'unità di crisi provinciale prevede, di norma, la partecipazione:

a) dei responsabili dei servizi provinciali interessati dall'emergenza, tra cui in parti

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Art. 13 - Raccordo strategico operativo tra diversi livelli territoriali

1. Ai fini di favorire il raccordo strategico operativo tra gli enti operanti a livelli territoriali diversi e, in particolare, il raccordo tra livello provinciale e il livello comunale, la provincia può attivare sedi di coordinamento operativo decentrate che garantiscono, per l'ambito intercomunale di riferimento, i collegamenti informativi ed operativi con i sing

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Capo IV - Le funzioni della Regione in emergenza
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Art. 14 - Gestione delle procedure di allerta

1. In conformità alle direttive nazionali, la Regione provvede all'elaborazione ed all'adozione degli avvisi di criticità per gli eventi idrogeologici e all'adozione e diffusione degli stati di allerta anche tr

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Art. 15 - Governo delle piene

1. Ferme restando le competenze attribuite alle province dalla l.r. 91/1998, la Regione assicura il c

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Art. 16 - Attivazione risorse

1. Ove le risorse del sistema provinciale di protezione civile non siano sufficienti a fronteggiare l'emergenza in corso o prevista la Regione attiva, su richiesta degli enti locali, le risorse disponibil

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Art. 17 - Censimento danni

1. Al fine di assumere i provvedimenti e definire gli interventi di cui agli articoli 24 e 28 della l.r. 67/2003, la Regione coordina l'attività di censimento dei danni prodotti da eventi per i quali è richiesta o dichiarata la rilevanza regionale o nazionale.

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Art. 18 - Raccordo delle attività provinciali

1. Ove la situazione di emergenza coinvolga un ambito territoriale sovra provinciale, la Regione provvede al raccordo generale delle attività di centro operativo di cia

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Art. 19 - Coordinamento regionale degli interventi di soccorso

1. Nei casi in cui le attività di raccordo di cui all'articolo 18 non siano sufficienti a fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza, in corso o prevista, e sia necessario assicurare la coerenza complessiva delle iniziative di soccorso dirette a fronteggiare l'emergenza nell

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Art. 20 - Unità di crisi regionale

1. Nei casi di cui all'articolo 19, la Regione attiva l'unità di crisi regionale.

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Art. 21 - Organizzazione regionale

1. Per le funzioni di cui al presente capo, le strutture regionali interessate, entro novanta giorni

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Art. 22 - Organizzazione del sistema regionale di protezione civile in caso di eventi di rilevanza nazionale

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività di soccorso avviata, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ovvero di attivazione del coordinamento nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legge 4

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Capo V - Modalità di elaborazione ed approvazione dei piani di protezione civile locali e la relativa verifica
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Art. 23 - Piano provinciale

1. I piani di protezione civile provinciali sono elaborati in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della l.r. 67/2003; ove non sia stata raggiunta l'intesa con i soggetti esterni alla provincia per la partecipazione all'unità di crisi, il piano prende atto del mancato ac

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Art. 24 - Piano comunale e intercomunale

1. La proposta di piano è trasmessa alla provincia territorialmente competente e alla Regione almeno sessanta giorni prima della data prevista per la relativa approvazione.

2. Entro

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Capo VI - Esercitazioni
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Art. 25 - Tipologia delle esercitazioni

1. Le esercitazioni organizzate dagli enti locali hanno carattere:

- comunale e intercomunale;

- provinciale;

- regionale.

2. Hanno carattere comunale le e

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Art. 26 - Programma regionale e informazione

1. Le esercitazioni comunali e provinciali sono comunicate dall'ente locale promotore alla Regione, al fine di valutare lo stato di attuazione del sistema provinciale di protezione civile e dell

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33167 479733
Art. 27 - Esercitazioni promosse dalle organizzazioni di volontariato

1. Le esercitazioni promosse dalle organizzazioni del volontariato possono essere realizzate:

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Capo VII - Disposizioni transitorie
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33167 479735
Art. 28 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo, le province adottano, anche nella forma di un primo stralcio, il piano di protezione civile provinciale nel quale disciplinano, in particolare:

a) l'organizzazione dell'attività di centro situazioni, funzionale a garantire il ricevimento e la gestione

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