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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 13/12/2004, n. 45
L. R. Abruzzo 13/12/2004, n. 45
L. R. Abruzzo 13/12/2004, n. 45
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[Premessa] |
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CAPO I - FINALITÀ |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Abruzzo detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole c |
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Art. 2 - "Campo di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni"1. La presente legge disciplina: a) l'esercizio delle funzioni relative alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile " la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo" N3 , i radar e gli impianti per la radiodiffusione; b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 Ghz "tali modalità devono tener conto delle |
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Art. 3 - Definizioni1. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni a) impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di t |
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Art. 4 - Competenze della Regione1. La Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, stabilisce: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmission |
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CAPO II - IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA |
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Art. 5 - Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel risp |
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Art. 6 - Catasto regionale degli impianti per l'emittenza radio e televisiva1. È istituito, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge n. 36/2001, il catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici e di radiodiffusione presso l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARTA), al fine di rilevare i livelli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizio |
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Art. 7 - Impianti per l'emittenza radio e televisiva e divieto di localizzazione1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, "entro 180 giorni" N1 giorni da |
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Art. 8 - Pianificazione comunale1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 4, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia. |
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Art. 9 - Funzione dei Comuni1. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA) e dell'Azienda sanitaria locale (ASL) con le modalità previste dagli artt. 7 e 20 della L.R. 64/98, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagn |
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Art. 10 - Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva1. La Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un Piano di risanamento al fine di adeguare gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta f |
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CAPO III - IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE |
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Art. 11 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobileN3 "1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi. Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l'individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore. |
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Art. 12 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile1. La Giunta regionale con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce che le localizzazio |
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Art. 13 - Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento è effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 14 - Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge f |
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Art. 15 - Impianti mobili di telefonia mobile1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione è corr |
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CAPO IV - IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA |
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Art. 16 - Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150 KV anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devo |
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Art. 17 - Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, R gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150 KV presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della n |
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Art. 18 - Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 16. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che rispettano gli obi |
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CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 19 - Vigilanza1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARTA e dell'ASL. |
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Art. 20 - Sanzioni1. Fatte salve le sanzioni di competenza dello Stato, disciplinate dall'art. 15 della legge quadro n. |
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CAPO VI - NORME TRANSITORIE |
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Art. 21 - Norma transitoria1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell'art. 16, già autorizzati, per i quali alla data di entrata in vigore della |
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CAPO VII - NORME FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 22 - Partecipazione al procedimento amministrativo1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli impianti di trasmissione e di distribuzione di |
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Art. 23 - Intese e accordi1. La Regione favorisce, tramite accordi volontari, la realizzazione degli obiettivi di qualità |
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Art. 24 - Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva1. È istituito presso le Province un Comitato tecnico per l'emittenza radio e televisiva compo |
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Art. 25 - Autorizzazioni1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 9 e 11 della presente legge sono pr |
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Art. 26 - Contributi regionali1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 10, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa |
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Art. 27 - Abrogazione1. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare la L.R. 20/1991 cos&igrav |
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Art. 28 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 26 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa |
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