I piani operativi dovranno contenere i seguenti elementi:
l’indicazione del sistema di governance del Piano;
l’indicazione del fabbisogno finanziario programmatico annuale, delle tipologie dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale nonché dei tempi di attuazione;
l’indicazione dell’articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l’analoga articolazione dello stanziamento deciso per ogni area tematica nazionale;
l’indicazione delle altre risorse utilizzate per l’esecuzione di interventi analoghi al fine di massimizzare i risultati e assicurare l’impiego delle risorse FSC secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie;
i tempi di assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e il cronoprogramma dei lavori;
l’esplicitazione delle modalità di attuazione, che, anche qualora diverse in relazione alle caratteristiche degli obiettivi e degli interventi specifici del piano operativo, devono risultare coerenti con quelle previste per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei.
In ogni piano operativo, quando gli interventi non siano stati già individuati, sono previste procedure efficaci d’individuazione dei progetti da realizzare, basate sull’identificazione e applicazione di criteri di attuazione e di verifica dei risultati conseguiti.
Le linee d’intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati (Stato-Regione/i), ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le Amministrazioni coinvolte, concordemente, valutino necessaria o opportuna o, comunque, maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello, o nel caso lo richieda la Cabina di regia. Gli Accordi di programma quadro sono sottoscritti sotto il coordinamento dell’Agenzia per la coesione territoriale.
L’Autorità politica per la coesione territoriale presenta con scadenza annuale entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione al CIPE, ai sensi della lettera h) del citato art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2015.
Tale relazione contiene altresì, sulla base delle analisi condotte dalla Cabina di regia, l’indicazione delle modifiche intervenute e elementi sullo stato di attuazione della programmazione e dell’attuazione degli interventi inseriti nei predetti piani, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione sulla base dei dati informativi forniti dall’Agenzia per la coesione territoriale, ai fini della definizione della nota di aggiornamento al DEF e della legge di bilancio, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 703, lettera h), della legge n. 190/2014.
In tale relazione si dà in particolare conto dello stato di attuazione delle azioni e dei risultati attesi relativi agli interventi contenuti nei diversi piani;
b. Attuazione e sorveglianza
Allo scopo di massimizzare la coerenza e l’efficacia dei programmi e delle azioni finanziate, ogni Amministrazione di riferimento delle risorse FSC, quale indicata nei Piani operativi/Piani stralcio, istituisce, secondo modalità specifiche individuate da ciascuna, un’unica sede per il coordinamento dell’attuazione della politica di coesione a valere sul FSC.
Per ciascun piano è prevista l’istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza, di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un sistema di gestione e controllo.
Nei piani dovrà essere assicurato particolare rilievo alle procedur