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D.L. 29/03/2004, n. 79

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

(Testo coordinato - Le modifiche apportate in sede di conversione in legge sono riportate in corsivo e sono entrate in vigore dal 30.5.2004. Le altre disposizioni sono invece in vigore dal 31.3.2004). Con le modifiche successive delle LL. del 26/02/2011 n. 10, del 24/02/2012 n.14 e del D.P.C.M. del 25/03/2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

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[Premessa]




Il Presidente della Repubblica

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Art. 1. - Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, R nonché delle risultanze dell'attività di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,

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Art. 2. - Interventi urgenti per la messa in sicurezza

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede, nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, R con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati,

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Art. 3. - Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

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Art. 4. - Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe

1. Entro il “31 dicembre 2012” N1 il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, R determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordina

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Art. 5. - Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comm

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Art. 5-bis. - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle pr

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Art. 5-ter. - Sicurezza di edifici istituzionali

1. Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle

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Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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