Convertito in legge con modificazioni il D.L. 29.3.2004, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe». Il decreto-legge era stato emanato in vista dell’urgenza di mettere in sicurezza le grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, che quindi costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle, nonché per la necessità di effettuare verifiche sismiche ed idrogeologiche atte a consentire il completamento delle attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale.
A tale scopo il Registro Italiano Dighe dovrà predisporre un elenco delle dighe fuori esercizio aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 della L. 21.10.1994, n. 584, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe», e che si trovino nelle condizioni sopra descritte. Detto elenco è comunicato alle regioni, alle province autonome, alle prefetture ed alle autorità di bacino interessate, che dovranno poi, entro trenta giorni dalla comunicazione, segnalare al R.I.D. la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio aventi le caratteristiche di cui sopra.
Successivamente, nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, saranno individuati uno o più commissari delegati di comprovata professionalità tecnico-scientifica, ai quali affidare la definizione e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari all’eliminazione delle situazioni di pericolo, per la progettazione e la realizzazione dei quali sono autorizzati contributi quindicennali sui mutui che il R.I.D. può stipulare allo scopo.
Il R.I.D. dovrà inoltre predisporre un ulteriore elenco delle dighe da sottoporre a verifica sismica ed idrogeologica, in conseguenza dell’eventuale variazione della classificazione sismica dei siti, ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto disposto dalla Ord. P.C.M. 20.3.2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». A tale scopo, entro la medesima data il R.I.D. è chiamato a predisporre norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui sopra. Qualora dai risultati delle verifiche risulti necessario che il concessionario o l’esercente dell’opera o il richiedente la concessione rediga un progetto per l’incremento delle condizioni di sicurezza, detto progetto dovrà essere approvato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della citata L. 584/1994.
Segnaliamo infine che in sede di conversione in legge è stato inserito l’art. 5-ter, relativo alla sicurezza di edifici istituzionali. Detto articolo prevede che al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 55 milioni di euro per l’anno 2005 e di 45 milioni di euro per l’anno 2006.