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D. P.C.M. 10/08/2016

Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 R;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l’art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 R e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall’art. 11, comma 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, è necessario raggiungere l’obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R;

Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti, come individuata nell’art. 4 della predetta direttiva 2008/98/CE, ha stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un’opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;

Visto l’art. 16 della predetta direttiva 2008/98/CE, relativo ai principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Ritenuto indispensabile strutturare una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il ricorso allo smaltimento in discarica;

Visto l’art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, che disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla predisposizione, all’adozione e all’aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 R;

Visto l’art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, che disciplina, in particolare, le procedure per l’approvazione dei piani di gestione rifiuti, nonché i contenuti minimi essenziali nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 R;

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Art. 1. - Oggetto

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 R, convertito con modificazioni dalla le

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) impianti di incenerimento: gli impianti che rispondono alla definizione di cui all’art. 237-ter, comm

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Art. 3. - Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio

1. L’elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all’art. 1, comma 1, lette

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Art. 4. - Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

1. L’elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all’art. 1, comma 1, lette

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Art. 5. - Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale

1. L’individuazione del numero e della capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare ten

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Art. 6. - Disposizioni finali

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 R, gli impianti individuati nelle Tabelle A, B e C costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell’autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall’art. 16 della direttiva 2008/98/CE.

2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza e nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio

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Tabella A - Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio

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Tabella B - Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

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Tabella C - Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

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Allegato I - Individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati non in esercizio alla data novembre 2015

L’individuazione della capacità attuale di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati è stata effettuata sulla scorta dei dati ISPRA e FederAmbiente del “RAPPORTO SUL RECUPERO ENERGETICO DA RIFIUTI URBANI IN ITALIA - ed. 2014”.

I dati sono stati aggiornati sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome e dai gestori degli impianti, all’esito delle riunioni tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015 N1 e del 9 settembre 2015 N2.

Nel caso in cui l’autorizzazione di un impianto riportava una capacità di trattamento superiore a quella effettiva di esercizio dichiarata dal gestore, è

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Allegato II - Individuazione del fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati

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Allegato III - Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati

Al fine di individuare gli impianti da realizzare o potenziare il comma 1 dell’art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 R ha stabilito i seguenti criteri generali:

a) progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

b) risoluzione delle procedure di infrazione in corso, e prevenzione dall’avvio di ulteriori contenziosi con l’Unione europea;

c) considerazione della programmazione regionale;

d) realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto attiene al riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, l’individuazione delle regioni all’interno delle quali localizzare gli impianti è effettuata sul presupposto che ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna) debba rendersi tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti, ivi compresa, naturalmente, l’attività di incenerimento dei rifiuti stessi.

Sulla scorta di tale presupposto, la localizzazione degli impianti in ciascuna delle regioni che costituiscono la macroarea, tiene conto:

della produzione, in termini assoluti, dei rifiuti urbani e assimilati;

della presenza di impianti di incenerimento e di impianti di trattamento meccanico-biologico di rifiuti;

del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;

del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in impianti di discarica;

della densità abitativa;

Con riferimento alla risoluzione delle procedure di infrazione in corso e alla prevenzione dall’apertura di ulteriori contenziosi con l’Unione europea, si tiene conto dell’esigenza di rispettare integralmente le norme europee di settore, individuando, per ciascuna macroarea, le regioni per le quali sono pendenti contenziosi e precontenziosi per violazione della normativa europea in materia di gestione dei rifiuti, nonché le regioni oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea.

Ulteriormente, si considerano le condizioni di gestione critica del ciclo dei rifiuti all’interno delle singole regioni costituenti la macroarea, al fine di porre rimedio a situazioni suscettibili di sfociare in nuovi rilievi da parte dell’UE.

In ordine al rispetto della programmazione regionale per l’implementazione di un ciclo integrato dei rifiuti, si tiene conto delle previsioni contenute negli atti di pianificazione di gestione dei rifiuti elaborati da ciascuna regione, anche relativamente all’individuazione di nuova capacità di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto riguarda la realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, si considera la c.d. «taglia minima “ di sostenibilità tecnico/ economica degli impianti da realizzare in ciascuna regione, così come individuata dalla vigente disciplina sull’individuazione delle migliori tecniche disponib

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Appendice I - Capacità di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio

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Appendice II - Capacità di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati non operativi, in fase di realizzazione e autorizzati

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