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Ord. C. Giustizia UE 07/04/2016, n. C-495/14

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 89/665/CEE - Appalti pubblici - Normativa nazionale - Tassazione per l’accesso alla giustizia amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici - Diritto a un ricorso effettivo - Tassazione dissuasiva - Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi - Principi di effettività e di equivalenza.

L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prescrive il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto della proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.

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