Il documento chiarisce che: gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lettera a) del D. Leg.vo 81/2008, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.
Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del D. Leg.vo 81/2008 (che individua i doveri a cui è tenuto il lavoratore autonomo che compie opere o servizi nell’ambito di un contratto d’opera professionale), qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.