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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 18/05/2016, n. 80
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 1941. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo del decreto legislativo è sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.»; b) all'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;»; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonché modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato;»; 3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;»; c) all'articolo 1, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a) le parole: «non generano o non contribuiscono» sono sostituite dalle seguenti: «sono incapaci di generare o contribuire»; 2) alla lettera b) le parole: «inaccettabile alterazione» sono sostituite dalle seguenti: «deterioramento inaccettabile»; d) all'articolo 1, comma 4 e comma 5, la parola: «comunitarie» e la parola: «comunitaria» sono sostituite, dalle seguenti: «dell'Unione europea»; e) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Vigilanza del mercato, controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione ed individuazione delle autorità competenti). - 1. Agli apparecchi si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico ed, in particolare, dagli uffici dirigenziali generali competenti, secondo il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, ed attualmente rispettivamente: a) dalla Direzione generale per Pianificazione e Gestione dello spettro radioelettrico, per tutte le apparecchiature di cui all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse; b) dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, con esclusione dei profili relativi alla protezione delle comunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse. 3. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.»; f) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera b), nell'alinea e al numero 1), le parole: «commercializzato», «utente» e: «sottoinsieme» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «messo a disposizione del mercato», «utilizzatore» e «sottounità»; 2) alla lettera f) le parole: «senza alterazioni» sono sostituite dalle seguenti: «normalmente senza deterioramento»; 3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: «h-bis) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un apparecchio per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; h-ter) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio; h-quater) fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale; h-quinquies) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; h-sexies) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un apparecchio originario di un paese terzo; h-septies) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un apparecchio sul mercato; h-octies) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; h-nonies) specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare;»; 4) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;»; 5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: «i-bis) accreditamento: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; i-ter) organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; i-quater) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva relativi a un apparecchio; i-quinquies) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; i-sexies) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un apparecchio già messo a disposizione dell'utilizzatore finale; i-septies) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un apparecchio presente nella catena di fornitura; i-octies) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti; i-nonies) marcatura CE: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchio è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.»; 6) le lettere l) ed m) sono abrogate; g) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Messa a disposizione sul mercato o messa in servizio»; 2) al comma 1 le parole: «immesse nel mercato» sono sostituite dalle seguenti: «messe a disposizione sul mercato»; h) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Impianti fissi). - 1. Gli apparecchi che sono stati messi a disposizione sul mercato e che possono essere integrati in impianti fissi sono soggetti a tutte le pertinenti disposizioni relative agli apparecchi previste dal presente decreto. Le prescrizioni degli articoli da 7 a 7-septies e da 9 a 11 non hanno tuttavia carattere obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere integrati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato. In tali casi la documentazione di accompagnamento identifica l'impianto fisso e le relative caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto in questione. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6, e all'articolo 7-quater, comma 3. Le buone prassi di ingegneria industriale di cui all'allegato I, punto 2, sono documentate e la persona o le persone responsabili tengono la documentazione a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo fintantoché gli impianti fissi sono in funzione. 2. Quando vi è motivo di supporre la non conformità dell'impianto fisso, in particolare quando vi sono reclami riguardanti perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorità competenti possono chiedere la prova della conformità dell'impianto fisso in questione e, se necessario, avviare una valutazione. Laddove sia accertata la non conformità, le autorità competenti impongono le misure necessarie per rendere gli impianti fissi conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. 3. Le autorità competenti adottano le disposizioni necessarie per identificare la persona o le persone responsabili della messa in conformità di un impianto fisso ai pertinenti requisiti essenziali.»; |
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Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare |
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Art. 4. - Entrata in vigore1. Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 44 della direttiva 2014/30/UE |
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Allegato A(Art. 1, comma 1, lettera cc)) «ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI (Art. 7, comma 1) 1. Requisiti generali Le apparecchiature sono progettate e fabbricate tenendo conto del progresso tecnologico, in modo tale che: a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente; b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili in base all'uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento senza deterioramenti inaccettabili. 1. Requisiti specifici per gli impianti fissi Installazione dei componenti e uso al quale sono destinati. Gli impianti fissi sono installati secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle indicazioni sull'uso al quale i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al punto 1. Allegato II - MODULO A: CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (Art. 9, comma 1, lettera a)) 1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli apparecchi in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Valutazione della compatibilità elettromagnetica Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi, sulla base dei pertinenti fenomeni, al fine di soddisfare i requisiti essenziali di cui al punto 1 dell'allegato I. La valutazione della compatibilità elettromagnetica tiene conto di tutte le normali condizioni di funzionamento cui gli apparecchi sono destinati. Se gli apparecchi possono assumere varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica accerta che gli apparecchi soddisfino i requisiti essenziali di cui al punto 1 dell'allegato I, in tutte le configurazioni possibili identificate dal fabbricante come rappresentative dell'uso al quale gli apparecchi sono destinati. 3. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. |
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