1. Ai sensi dell’art. 3, lettera d), D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) la ristrutturazione edilizia richiede che trattasi di “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere”, i quali “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti”. La norma richiede comunque che le opere realizzate abbiano consistenza e rilevanza edilizia, siano cioè tali da poter trasformare l’organismo edilizio, condividendo pertanto natura e consistenza degli elementi costitutivi di esso.
2. Dall’art. 3, comma 1, lettera e.5 del D.P.R. 380/2001 è possibile trarre una nozione di “opera precaria&