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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Piemonte 23/05/2016, n. 6/R.
D. P.G.R. Piemonte 23/05/2016, n. 6/R.
D. P.G.R. Piemonte 23/05/2016, n. 6/R.
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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Capo I - disposizioni generali |
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Art. 2. - (Oggetto)1. Il presente regolamento definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonch&eacu |
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Art. 3. - (Ambito di applicazione)1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati sia pubblici (ossia rientranti nelle previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50R “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/Ue e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), che riguardano coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall’intervento di: |
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Art. 4. - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) copertura: la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola; b) copertura calpestabile: la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto ministeriale infrastrutture 14 gennaio 2008R (Nuove norme tecniche per le costruzioni), tabella 3.1.II categoria H; c) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al manufatto per raggiungere il punto di accesso alla copertura; d) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percors |
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Capo II - Istruzioni tecniche |
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Art. 5. - (Adempimenti)1. Per gli interventi pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale è attestata dall’approvazione del progetto almeno di livello definitivo o della variante corredato dal documento ETC, con i soli contenuti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) secondo lo schema riportato in Allegato 1, parte A. 2. Per gli interventi privati di cui all’articolo 3, comma,1, lettere a), b) ed e), la conformità alle specifiche misure di sicurezza della documentazione progettuale allegata all’istanza presentata, è attestata dal progettista all’atto di inoltro della stessa allo spor |
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Art. 6. - (Elaborato tecnico della copertura (ETC))1. La predisposizione dell’ETC è avviata in fase di progettazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 7, dal progettista, come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera p), in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza così come definito dall’articolo 89, lettere e) ed f) del d. lgs. 81/2008R, se previsto dalle disposizioni vigenti, ed è completata in esecuzione secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 4. 2. L’ETC contiene: a) relazione tecnica delle scelte progettuali con illustrazione del rispetto delle specifiche misure di sicurezza corredata da tavole esplicative preliminari in scala adeguata (planimetrie, prospetti, sezioni ecc.), in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di protezione contro la caduta a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sull |
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Art. 7. - (Criteri generali di progettazione)1. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e), sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e ai seguenti 8, 9 e 10, specifiche misure di sicurezza contro la caduta dall’alto al fine di poter eseguire successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla copertura, compresa l’attività di ispezione, in condizioni di sicurezza. 2. Le misure di cui al comma 1, realizzate conformemente alle norme tecniche di riferimento e nel rispetto dei principi generali di tutel |
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Art. 8. - (Percorsi per l’accesso alla copertura)1. I percorsi per l’accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori e dei loro utensili da lavoro in condizioni di sicurezza nonché impedire l’utilizzo ai soggetti non autorizzati. 2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessaria l’adozione delle seguenti misure: a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; b) deve essere garantita una illuminazione naturale o artificiale in modo da ass |
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Art. 9. - (Accesso alla copertura)1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, prioritariamente interno comune, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso in cui non possa essere interno, nella relazione tecnica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), ne sono precisate le motivazioni. 2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una apertura minima li |
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Art. 10. - (Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture)1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza il transito sulle coperture deve consentire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi di ispezione, impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi quali: a) parapetti; |
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Art. 11. - (Buone pratiche)1. Per i lavori di manutenzione ordinaria che riguardano le coperture, quali sostituzione anche parziale del manto, integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.p.r. 380/2001R, le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la sicurezza degli addetti, durante l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori stessi, sono riportate nell’Allegato 2 (Buone pratiche). Tale Allegato è compilato e sottoscritto a cura dell’interessato e dell’esecutore dell’intervento, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 111 del d. lgs. 81/2008 ed eventualmente dato in visione ai soggetti chiamati ad accedere alla copertura per interventi successivi (impiantistici, di manutenzione o di ispezione) prima della predisposizione dell’Allegato 2 di propria competenza. La successiva custodia rimane a carico dell’interessato e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è c |
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Art. 12. - (Informazione, formazione ed addestramento)1. I lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 81/20 |
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CAPO III - NORME FINALI |
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Art. 13. - (Modulistica per allegati)1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono disponibili in forma editabile sul sito del sistema “MUDE Piemonte” (www.mude.piemonte.it |
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Art. 15. - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua |
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Allegato 1 - Parte A - Relazione tecnicaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 1 - Parte BParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 1 - Parte C - Dichiarazione di conformitàParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 1 - Parte D - Registro di ispezione e manutenzioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato 2 - Buone praticheParte di provvedimento in formato grafico |
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