1. Occorre, preliminarmente, muovere dalla contestazione di parte ricorrente, secondo cui le ritenute difformità non costituiscono variazioni essenziali, da assoggettare alla misura ripristinatoria.
1.1. Si premette che il provvedimento impugnato si fonda sulle seguenti difformità riscontrate: “il piano previsto interrato emerge dalla quota naturale del terreno con altezza variabile da mt. 2,20 circa a mt. 0,70 circa, anche se il terreno circostante detta struttura, non risulta ancora sistemato. L’intercapedine dello stesso piano, previsto con una larghezza costante di mt. 0,80 non è stato delimitato e la misura tra i pilastri verticali del fabbricato ed il muro di contenimento in c.a. del terreno della sistemazione esterna, varia da mt 1,10 a mt 1,60. Lungo i suddetti muri di contenimento sono stati creati n. 5 finestroni aventi altezza di mt 0,80 e larghezza di mt 1,00. L’impostazione plano-altimetrica dello stesso piano interrato, così come realizzato, comporta che la distanza dall’altro fabbricato si riduce a mt 8,60 circa, non rispettando quindi la distanza minima di mt 10,00: il torrino del vano scala, previsto in progetto con un dislivello di circa 20 cm rispetto al solaio di copertura, risulta sopraelevato di circa mt 1,00. Altresì si rilevano variazioni di tompagnatura e di aperture”.
2. Ai fini della risoluzione delle tematiche involte nella presente controversia, giova rammentare che costituisce variazione essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo.
Ai fini della configurazione dell'ambito di tale istituto, soccorre la definizione di variazione essenziale enunciata dall’art. 32 del D.P.R. 380/2011, la quale ricomprende il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standards, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito e la violazione delle norme vigenti in materia antisismica, mentre non ricomprende le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
È legittima, pertanto, l'applicazione della sanzione demolitoria, che l'articolo 31, comma 2, dello stesso D.P.R. riconnette non soltanto agli interventi es