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L.R. Emilia Romagna 08/08/2001, n. 25

Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 21/12/2001 n.47.
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[Premessa]



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Art. 1 - (Finalità della legge)

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce la delocalizzazione delle unità immobiliari ubicate all

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Art. 2 - (Delocalizzazione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati)

1. La presente legge promuove la predisposizione ed il cofinanziamento di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale che interessino:

a) nelle aree a rischio idrogeologico,

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Art. 3 - (Contributi integrativi ai privati)

1. La presente legge prevede contributi integrativi dei benefici previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3090 del 2000 e dall'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti titolari di immobili distrutti o non ripristinabili ovvero di immobili gravemente danneggiati all'attuazione del piano di delocalizzazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto interessi attualizzati o in conto capitale e sono destinati a finanziare la seguente quota integrativa delle risorse erogate dallo Stato:

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Art. 4 - (Individuazione degli interventi di delocalizzazione)

1. I Comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", possono presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge, "entro il 31 maggio 2002". N1

2. Lo studio preliminare deve indicare:

a) le unità immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in aree a rischio idrogeologico che si inte

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Art. 5 - (Piano di delocalizzazione)

1. Entro sei mesi dalla stipula del protocollo d'intesa, il Comune elabora il piano di delocalizzazione con il concorso dei privati partecipanti.

2. Il piano di delocalizzazione presenta i contenuti propri degli strumenti urbanistici attuativi e deve prevedere in particolare:

a) l'individuazione degli immobili esistenti o in fase di realizzazione che i privati partecipanti hanno acquistato o intendono acquistare, al fine di attuare il piano di delocalizzazione;

b) la dettagliata descrizione degli insediamenti da recuperare o da realizzare, con la individuazione delle relative tipologie edilizie, delle destinazioni d'uso e delle necessarie opere pubbliche e

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Art. 6 - (Approvazione del piano di delocalizzazione)

1. Per l'approvazione del piano di delocalizzazione, la Regione promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" come specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". All'accordo partecipano, insieme alla Regione, la Provincia, il Comune, i privati partecipanti nonché gli eventu

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Art. 7 - (Delocalizzazione degli immobili in aree ad elevato rischio idraulico)

1. La Regione favorisce la delocalizzazione delle unità immobiliari danneggiate dalle calamità dell'ottobre e del novembre 2000, che ricadano nelle aree ad eleva

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Art. 8 - (Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di a

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Art. 9 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2, d

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