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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. Aut. Vigilanza LL.PP. 14/10/2004, n. 157
Deliberaz. Aut. Vigilanza LL.PP. 14/10/2004, n. 157
Contratto di subappalto - Insussistenza di alcun obbligo solidale della Stazione appaltante insieme alla ditta aggiudicataria per il pagamento del corrispettivo dovuto all’impresa subappaltatrice - Autonomia del contratto di appalto principale rispetto al contratto di subappalto.Come più volte affermato anche dalla Suprema Corte (si veda, ad es., Cass. Civ., sez. II, 29/5/1999, n. 5237) il contratto di appalto principale mantiene un’assoluta autonomia nei confronti del contratto di subappalto (salve specifiche prescrizioni inserite dalle parti nei singoli contratti). Pertanto non può affermarsi alcun obbligo solidale della stazione appaltante, insieme alla ditta aggiudicataria, per il pagamento del corrispettivo dovuto all’impresa subappaltatrice (si veda, in senso conforme, T.A.R. Toscana, sez. II, 23/11/2001, n. 1637 e Consiglio di Stato, sez V, 20/5/2003, n. 2755). L’autonomia dei due contratti comporta dirette conseguenze anche sulla possibilità di affidare direttamente ai subappaltatori l’esecuzione dei lavori rimanenti dopo la risoluzione del contratto con l’appaltatore aggiudicatario. La fattispecie in esame non può qualificarsi come novazione oggettiva (art. 1230, c.c.), in quanto le parti del contratto di subappalto sono l’appaltatore ed il subappaltatore, per cui la stazione appaltante, che rappresenta un soggetto terzo estraneo al rapporto di subappalto, non può concordare con le imprese subappaltatrici la novazione di un’obbligazione originaria della quale non era parte. La risoluzione dell’originario contratto di appalto comporta la risoluzione dei contratti di subappalto da esso individualmente derivati e, quindi, la presunta novazione risulterebbe comunque priva di effetti, in quanto, ai sensi dell’art. 1234, c.c. “la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria”. L’affidamento diretto ai subappaltatori si configura, dunque, come un affidamento che deve trovare i propri limiti nell’ambito della restrittiva disciplina dell’art. 24, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e, in relazione al caso in esame, non ricorre alcuna delle fattispecie che, ai sensi della disposizione citata, giustifichi l’affidamento diretto di tali lavori, atteso, altresì, il superamento del limite di importo di 300.000 euro. |
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