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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Dir. Min. Sviluppo Econ. 10/07/2008
Dir. Min. Sviluppo Econ. 10/07/2008
- D.M. 23/04/2013
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo sperimentale. I programmi possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'università e della ricerca si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 |
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Art. 2. - Procedure1. Gli interventi sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa, con procedimento a graduatoria o con procedimento a sportello. 2. Al fine di promuovere programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese, gli interventi di cui al presente decreto possono essere attuati altresì con le modalità previste per la procedura negoziale dall'a |
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Art. 3. - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma; |
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Art. 4. - Tipologia e misura delle agevolazioni1. Le agevolazioni previste dal presente decreto per le attività di cui all'art. 1, commi 1 e 2, nei limiti delle intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria, possono essere concesse nelle seguenti forme: a) finanziamento agevolato; b) contributo in conto interessi; c) contributo diretto alla spesa. 2. Per i programmi comportanti spese ammissibili inferiori a 3 milioni di euro, fatte salve eventuali diverse disposizioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, è concesso un finanziamento agevolato a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'i |
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Art. 5. - Durata dei programmi e spese ammissibili1. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi comportanti costi riconosciuti ammissibili non inferiori a 1 milione di euro, fatti salvi eventuali diversi limiti disposti con i bandi di cui all'art. 6, comma 2. 2. Ai fini dell'ammissibilità, inoltre, i programmi devono: a) avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi; |
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Art. 6. - Presentazione delle domande, istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono definiti con apposito provvedimento del Ministro dello sviluppo economico. 2. Qualora gli interventi siano attuati con la procedura valutativa a graduatoria, il Ministero dello sviluppo economico emana appositi bandi ai fini della presentazione dei progetti. Con il medesimo bando sono individuati i criteri di selezione dei progetti. 3. In relazione alle domande presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 R, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 R, di seguito denominato «Comitato tecnico», anche avvalendosi degli esperti esterni di cui al precedente art. 2, comma 7, e sulla base di criteri di selezione previsti con i bandi, individua i progetti ammissibili dandone comunicazione ai soggetti richiedenti le agevolazioni, e trasmettendo le relative domande al gestore prescelto dal soggetto richiedente ai fini del comma 6. |
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Art. 7. - Erogazioni delle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui all'art. 3 sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni di cui all'art. 6, comma 8, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari. |
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Art. 8. - Accertamenti e revoche1. Il Ministero dello sviluppo economico dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i cui oneri sono posti a carico del fondo ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274 R. 2. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni sull'andamento dei programmi agevolati anc |
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Art. 9. - Monitoraggio e valutazione1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di sviluppo e dell'efficacia |
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Art. 10. - Disposizioni transitorie e finali1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai programmi presentati successivamente alla data |
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