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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Dir. Min. Industria, Comm. e Art. 16/01/2001
Dir. Min. Industria, Comm. e Art. 16/01/2001
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che all'art. 14 ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione |
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Art. 1. - Oggetto1. Con il presente decreto sono emanate le direttive di cui all'art. 10, comma 2, del |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Al fine di promuovere le attività di innovazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca industriale le disponibilità del fondo sono destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo. I programmi possono comprendere anche attività connesse e comunque non preponderanti di ricerca industriale. Al coordinamento con le competenze in materia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica |
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Art. 3. - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto, purché possiedano una stabile organizzazione in Italia, i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); b) le imprese agro-industriali che svo |
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Art. 4. - Tipologia e misura delle agevolazioni1. Per le attività di cui all'art. 2 il fondo eroga agevolazioni secondo le seguenti forme e misure: a) per i programmi che prevedono lo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento del 25 per cento in equivalente sovvenzione lordo (di seguito denominato ESL); b) per i programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti anche attività di ricerca industriale, qualora i costi relativi a tale ultima attività siano per lo meno pari al 10 per cento dei costi ammissibili, un finanziamento agevolato pari al 60 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento dell'ESL corrispondente alla media ponderata delle intensità di aiuto concedibili per le attività di ricerca industriale, pari al 50 per cento ESL, e di sviluppo precompetitivo di cui alla lettera a). 2. Qualora l'intervento sotto forma di finanziamento di cui al comma 1 superi i limiti ESL indicati nel comma medesimo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riduce la percentuale di intervento concessa sotto tale forma. |
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Art. 5. - Durata dei programmi e spese ammissibili1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni dalla presentazione della domanda, salvo casi particolari per i quali, in relazione alla particolare complessità e difficoltà tecnica, su richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, per una sola volta, un incremento temporale non superiore a 12 mesi. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda e riguardanti: a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito all'attività del programma; |
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Art. 6. - Modalità di gestione1. Gli interventi sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa. 2. Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativ |
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Art. 7. - Presentazione della domanda1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con circolare da pubblicare nella Gazz |
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Art. 8. - Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni1. L'istruttoria dei programmi è effettuata dal gestore secondo l'ordine cronologico e sulla base della documentazione prodotta dal soggetto richiedente entro 90 giorni dalla ricezione della domanda formalmente completa che deve altresì evidenziare il piano di investimento ripartito fra costi da sostenere entro 6 mesi dalla presentazione della domanda e costi da sostenere alla medesima data di ciascun anno successivo di svolgimento del programma. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli adempimenti istruttori, articolati in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma ed in una verifica della validità tecnologica del programma stesso, sono volti, tenuto conto delle dimensioni del soggetto proponente, ad accertare in particolare: a) la validità economico-finanziaria del programma, con specifico riferi |
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Art. 9. - Erogazioni delle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni di cui all'art. 8, comma 4, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle imprese. 2. Le erogazioni avvengono in non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni di cui al comma 1. Ai |
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Art. 10. - Accertamenti e revoche1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 R, i cui oneri sono posti a carico del fondo ai sensi dell'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 274 R. |
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Art. 11. - Riserva per programmi di particolare rilevanza1. Una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di cui all'art. 2 di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a s |
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Art. 12. - Funzioni del comitato tecnico1. Il Comitato tecnico oltre a svolgere le attività di cui all'art. 10, comma |
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Art. 13. - Garanzie1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, per gli interventi di finanziamento pr |
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Art. 14. - Monitoraggio e valutazione1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei programmi di |
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Art. 15. - Norme transitorie1. Per i programmi presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di cu |
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