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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Trasporti e Nav. 02/05/2001, n. 277
D. Min. Trasporti e Nav. 02/05/2001, n. 277
D. Min. Trasporti e Nav. 02/05/2001, n. 277
- D. Min. Infr. e Trasp. 10/07/2003, n. 238
- D. Min. Infr. e Trasp. 13/08/2004
- D. Min. Infr. e Trasp. 15/03/2007, n. 55
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[Premessa]IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1993, ed in particolare l'articolo 75, comma 3 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti siano stabilite le norme relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi e loro componenti ed entità tecniche, nonché gli articoli 107 comma 3, e 114 commi 3 e 5, che prevedono rispettivamente per le macchine agricole e per le macchine operatrici che con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricol |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le norme del presente regolamento riguardano le procedure di omologazione dei veic |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui: a) all'articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, e successive modifiche, inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei lor |
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Art. 3. - Competenze1. Al rilascio delle omologazioni nazionali e temporanee di autoveicoli e loro rimorchi, ciclomotori, filoveicoli e dei loro sistemi, macchine agricole ed operatrici e dei loro sistemi, veico |
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Art. 4. - Domanda e documentazione1. Le richieste di omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso un qualsiasi Centro. 2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire l'omologazione nell'àmbito delle responsabilità che la definizione di «costruttore» implica. Gli atti di cui sopra debbono essere conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti d |
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Art. 5. - Verifiche e prove1. Completata l'istruttoria della domanda, nonché la valutazione relativa alla conformità di produzione, secondo le disposizioni emanate in merito dall'Ufficio del Ministero, il Centro effettua le verifiche e prove previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta. |
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Art. 6. - Rilascio delle omologazioni1. Per il rilascio della omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un sistema, il Centro invia all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione costituito da: a) rapporto relativo alla possibilità di procedere al rilascio della omologazione richiesta, che può far parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo; b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con le domande, anch'esse in bollo, delle omologazioni particolari, ove richieste dal costruttore contestualmente alla domanda di omologazione del veicolo stesso; c) documentazion |
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Art. 7. - Modifiche delle omologazioni1. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, modifiche che interessino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, deve inoltrare domanda di modifica del fascicolo stesso. 2. Le richieste di estensione di omologazione nazionale del tipo di veicoli e di sistemi possono essere presentate presso un qualsiasi Centro. |
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Art. 8. - Dichiarazione di conformità1. Il costruttore detentore della omologazione di un veicolo, per ognuno degli esempl |
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Art. 9. - Deroghe e procedure alternative1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per l'omologazione nei seguenti casi: a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove; b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali; c) macchine agricole ed operatrici “e filoveicoli” N1 “veicoli atipici” N2 che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente. 2. Nel caso a) si applica la procedura di «omologazione limitata per piccole serie», nel caso b) si applica la procedura di «omologazione temporanea», mentre nel caso c) a seconda dell'entità della produzione, si applica la procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per piccole serie». 3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al tipo comprensivo di varianti e versioni. |
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Art. 10. - Conformità della produzione1. Fatte salve le disposizioni, riguardanti i provvedimenti relativi alla conformità della produzione, riportate all'articolo 10 del precitato decreto 8 maggio 1995, e successive modifiche, per i veicoli e i loro rimorchi nonché loro componenti ed entità tecniche, oppure qu |
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Art. 11. - Notifica delle decisioni e dei ricorsi1. Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione |
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Art. 11-bis. |
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Art. 12. - Disposizioni abrogate1. Sono abrogati i D.M. 16 gennaio 1995, n. 94, e D.M. 4 settembre 1996, n. 568 del M |
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Allegato I/a1) Elementi essenziali per veicoli delle categorie M2, M3 1.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione: - costruttore, - designazione del tipo stabilita dal costruttore, - categoria (M,N,O), - caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione: ♦ telaio/struttura autoportante, ad 1 piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze evidenti e fondamentali), ♦ numero di assi, ♦ motopropulsore (a combustione interna / elettrico / ibrido) 1.2 Elementi la cui modifica comporta un'estensione di omologazione: - categoria (interna alle catg. M,N,O), - classe, quale definita nella direttiva 2001/85/CE «autobus», |
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Allegato I/b1) Elementi essenziali per veicoli delle categorie: trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici e macchine operatrici 1.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione: - costruttore, - designazione del tipo stabilita dal costruttore, - categoria, - caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione: ♦ telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze e |
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Allegato I/c1) Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone 1.1 Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione: - costruttore, - designazione del tipo stabilita dal costruttore, - categoria, |
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Allegato VI - Limiti delle piccole serie |
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