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D. Dirig.R. Lombardia 18/01/2016, n. 224

Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30 luglio 2015.
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Testo del provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE


Premesso che:

- con dgr. 3868 del 17 luglio 2015 sono state approvate le «Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013»;

- la suddetta deliberazione dispone, tra l’altro, il rinvio a un provvedimento del Dirigente competente per l’approvazione di un «testo unico» che contenga le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici e per la certificazi

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Allegato - Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30.7.2015


1. Obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica

1.1. È confermata l’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali. È abrogato quanto previsto al punto 10.4 del decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015R.

1.2. L’obbligo di dotazione e di allegazione dell’APE sussiste in caso di vendita giudiziale dei beni indivisi che non siano oggetto delle procedure di cui al punto precedente.

1.3. L’esclusione dall’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, di cui al punto 3.4 delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015, si applica anche agli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione.

1.4. L’installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, qualora non avvenga nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione dell’impianto termico o di riqualificazione energetica, è assimilata ad un intervento che non determina la modifica delle prestazioni energetiche e, pertanto, non comporta la decadenza dell’idoneità dell’Attestato di Prestazione Energetica prevista al punto 11.8 delle disposizioni allegate al decreto n. 6480 del 30.7.2015.


2. Interventi migliorativi da indicare nell’APE

L’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi nell’apposita sezione dell’APE costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE. Tale indicazione può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi migliorativi non sono convenienti in termini di costi-benefici; tale dichiarazione va obbligatoriamente annotata nella sezione “Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica” dell’APE stesso.


3. Modifica del modello di APE

Alla quarta pagina dell’Attestato di Prestazione Energetica di cui all’Allegato D al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015R, dopo la dicitura “Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000R e dell’articolo 15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005R così come modificato dall’articolo 12 del D.L. 63/2013” è aggiunta la dicitura “Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea è conforme al file dell’attestato di prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.”


4. Dotazione dell’APE in caso di edificio privo di impianto

Le disposizioni di cui al punto 10.5 dell’Allegato al decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 sono applicabili in tutti i cui i casi in cui sia previsto l’obbligo di dotazione dell’APE.


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