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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 16/04/2015, n. C-477/13
Sent. C. Giustizia UE 16/04/2015, n. C-477/13
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2005/36/CE - Articolo 10 - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Accesso alla professione di architetto - Titoli non rientranti tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1 - Nozioni di “ragione specifica ed eccezionale” e di “architetto”.1) L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che il richiedente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di cui al capo I del titolo III di tale direttiva, oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1, di detta direttiva, deve anche dimostrare l’esistenza di una “ragione specifica ed eccezionale”. 2) L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “ragione specifica ed eccezionale”, ai sensi di tale disposizione, si riferisce alle circostanze per le quali il richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati all’allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva, fermo restando che detto richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l’accesso ad una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante. 3) L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “architetto”, di cui a tale disposizione, deve essere definita alla luce della normativa dello Stato membro ospitante e, quindi, che detta nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un’esperienza che si estendano non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovraintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell’edificio, ad attività urbanistiche, oppure ad attività di conservazione dei monumenti. |
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