Sent. C. Cass. civ. 19/10/2012, n. 18070 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 19/10/2012, n. 18070

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Consulente tecnico d'ufficio - Incarico per calcolare dell'equo canone per più immobili nello stesso complesso immobiliare - Natura - Onorario del professionista - Art. 16 del D.M. 30 maggio 2002 - Applicabilità - Fondamento - Criteri.

In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio abbia ad oggetto la determinazione dell'equo canone di una serie di beni

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Svolgimento del processo

1. - L'odierno ricorrente, ingegner V., impugna la decisione del Tribunale di Roma che ha accolto l'opposizione proposta da una delle parti avverso la liquidazione del compenso effettuato dal giudice della causa di divisione, nella quale il predetto ingegner V. era stato nominato come consulenze tecnico.

2. - Al riguardo la vicenda giudiziale si può riassumere come segue sulla base della decisione impugnata.

"All'ing. V. è stato affidato l'incarico di descrivere gli immobili in comunione, nonchè l'immobile di (OMISSIS), indicandone il valore al momento dell'apertura della successione, il valore di ciascuna quota ed il valore del prelevamento cui ha diritto ciascun comunista sulla base delle disposizioni della sentenza in data 4/6/2002, nonchè l'incarico di accertare la si

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Motivi della decisione

I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti.

1. - I motivi del ricorso principale.

1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2012, art. 13, nonchè vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il tribunale ha liquidato un unico compenso per le diverse stime degli immobili effettuate, pur trattandosi di immobili molto diversi tra di loro (villini, magazzini, garages, azienda agricola, appartamenti ecc.), che si trovavano anche in località diverse da (OMISSIS) ( (OMISSIS)). Si trattava di stime che non potevano, quindi, giovarsi di operazioni ripetitive, ad eccezione dei 13 appartamenti dell'immobile in via delle (OMISSIS), per i quali aveva chiesto un compenso con riguardo al valore risultante dal totale delle stime dei singoli appartamenti. Al riguardo richiama i principi affermati da questa Corte con sentenza n. 5608 del 2001. La contraddizione della motivazione risultava dalla stessa affermazione del giudice che aveva riconosciuto "la complessità, la laboriosità e diversità delle operazioni svolte".

1.2. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. del 2002, art. 13, comma 2, per aver il Tribunale ridotto alla metà il compenso, non potendosi considerare "sommaria" la stima effettuata con criterio sintetico - comparativo. La stima "sommaria" è solo quella "a vista", che "prescinde da quahivoglia parametro ed è basata esclusivamente sulla sensibilità e conoscenza del mercato dell'estimatore", mentre "la stima sintetico-comparativa, invece, è l'esatto contrario in quanto è frutto di elaborazione dei dati ricavati scientificamente".

1.3 - Col terzo motivo di ricorso patte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 5, nonchè vizi di motivazione. Lamenta il ricorrente il mancato raddoppio del compenso, L. n. 319 del 1980, ex art. 5, giustificato per aver il giudice escluso che si trattasse di prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. Al riguardo il ricorrente, richiamando il precedente di questa Corte del 1996 n. 9761, rileva come lo stesso giudice della opposizione abbia riconosciuto un notevole impegno reso necessario dalla stima. Si trattava di prestazioni che avevano richiesto un impegno del consulente "in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà".

1.4 - Col quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. del 2002, art. 16. Lamenta il ricorrente che per la stima dell'equo canone di ben 13 appartamenti non si fosse tenuto conto che gli appartamenti in questione, pur trovandosi nella stessa palazzina, sono tra loro autonomi, di tagli e superfici diverse, di diverso stato di consistenza, di manutenzione e conservazione, dovendosi così escludere che si potesse liquidare l'importo dovuto come se si trattasse "di un solo appartamento distribuito su più piani".

1.5 - Col quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 4. Lamenta il ricorrente la mancata liquidazione dei compensi a vacazione, per aver ritenuto il giudice che i compensi in questione (previsti dalla L. n. 319 del 1980, art. 4) sono liquidabili solo per le prestazioni non previste dalle tabelle. A giudizio del ricorrente il tribunale ha fornito della norma in questione una "interpretazione riduttiva". Osserva che "le voci indicate dal c.t.u. nella richiesta di compenso a vacazione sono relative ad accessi in tribunale, accessi sui luoghi di causa ed incontro a studio con le parti, per studio atti di causa, per ricerche urbanistiche e catastali, per redazione e collazione della relazione peritale". Tali operazioni rappresentano prestazioni diverse e distinte della stima degli immobili (art. 13) e dalla determinazione dell'equo canone (art. 16) e non possono ritenersi conglobati in esse, "per elementari principi di logica ed anche di equità". L'art. 4, della legge citata esclude soltanto le operazioni di "base" che vanno eseguite e "non tutta l'attività straordinaria che al consulente è necessaria per assolvere l'incarico".

1.6 - Col sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della normativa in materia che riguarda il riconoscimento delle spese sostenute dal c.t.u. Lamenta il ricorrente che il giudice ha negato gran parte delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso, ritenendo non autorizzato l'ausilio di altro prestatore d'opera e l'utilizzo del mezzo proprio. Al riguardo il ricorrente osserva "è innegabile... che un rilievo planimetrico non può essere effettuato da una sola persona ma vi è bisogno di almeno due persone" e che "per recarsi in luoghi lontani da quello di residenza per svolgere le operazioni peritali... è implicito che si utilizza il mezzo proprio per cui non è necessaria l'autorizzazione".

2 - Occorre in primo luogo osservare quanto segue.

2.1. Il ricorrente fu nominato come CTU nel giudizio di divisione tra gli odierni intimati (giudizio che il ricorrente indica con il numero di ruolo generale 2777 del 1979).

2.2 - Egli fu nominato CTU, all'esito di un analogo incarico già espletato; gli fu conferito il quesito riportato in sintesi nel provvedimento oggi impugnato, dal quale comunque risulta che le attività richieste furono diverse e precisamente: a) descrivere gli immobili in comunione, nonchè l'immobile di via delle (OMISSIS), dovendosi indicare il valore degli stessi all'apertura della successione; b) accertare il valore della massa all'apertura della successione; il valore della quota e il valore del prelevamento cui ha diritto ciascun comunista sulla base delle disposizioni della sentenza del 4 giugno 2002; c) accertare la situazione dei conti resi, precisando l'equo canone per alcuni degli immobili della divisione; d) precisare il valore dei prelevamenti alla data della successione e la loro rivalutazione Istat. Si tratta, all'evidenza, di una molteplicità di quesiti conferiti con un unico incarico, che richiedono attività diverse, per le quali occorreva ricercare, ai fini della liquidazione del compenso, quale norma del D.M. 2002, resti applicabile.

Espletato l'incarico, è stata presentata richiesta di liquidazione del compenso che, come affermano i controricorrenti (pagina 2 del controricorso) "è stata pedissequamente accettata dal giudice istruttore", che liquidò un totale di Euro 20.918,87 di cui 2.415.05 per vacazioni, 15.000 per onorari e 3.467,44 per spese (vedi ricorso pagina 2).

Non è riportata la liquidazione effettuata dal giudice istruttore per le varie attività, ma dalle deduzioni delle parti (per come risultano esposte negli atti del giudizio di cassazione e riassunte nella decisione impugnata) si ricava che il compenso fu liquidato con riguardo alla stima degli immobili e con riguardo alla determinazione dell'equo canone, provvedendosi nel resto con vacazioni. Circa la stima degli immobili fu applicato il D.M. del 2002, art. 13, sulla base del compenso massimo previsto per scaglioni e ciò per ogni stima di immobile (considerando, però, il valore complessivo dell'immobile di via delle Vacche che risulterebbe composto di 13 appartamenti). L'importo così determinato è stato raddoppiato ai sensi dell'art. 52 del T.U. n. 115 del 2002, (vedi controricorso, punto b, pagina 3). Quanto alla determinazione del canone degli appartamenti di via (OMISSIS), il giudice istruttore applicava il D.M. del 2002, art. 16, riconoscendo un compenso per ciascun immobile. Veniva poi riconosciuto il rimborso di spese richieste (tra cui trasferte con mezzo proprio e utilizzo di collaboratori per misurazioni e planimetrie). A seguito dell'opposizione proposta, la liquidazione del compenso, prima complessivamente ammontante a circa 21.000 Euro, fu ridotta a circa 4.000 Euro. Il giudice dell'opposizione ha fatto applicazione delle stesse norme utilizzate dal giudice istruttore e precisamente l'art. 13 per la stima degli immobili e l'art. 16 per la determinazione dell'equo canone. E' giunto a conclusioni diverse, perchè ha ritenuto che, essendo stato proposto un unico quesito, tendente all'accertamento dell'intera massa ereditaria, in entrambi i casi non si dovesse tener conto del numero di immobili oggetto di valutazione e di determinazione dell'equo canone, influente questo elemento sulla sola determinazione dell'importo tra il minimo ed il massimo applicabile per ciascun scaglione.

In tal modo operando, il giudice dell'opposizione è giunto alla conclusione di attribuire per la stima degli immobili l'importo complessivo di Euro 2.271, ridotto alla metà, e quindi, 1135 Euro per essere la stima sommaria e con esclusione del raddoppio degli importi, applicando l'importo massimo degli onorari per ciascuno degli scaglioni previsti dall'articolo 13, senza ulteriori aggiunte.

Quanto alla determinazione del compenso per il conteggio dell'equo canone, il giudice anche qui riteneva che l'attività svolta doveva essere considerata in modo unitario, seppure riguardante 13 unità immobiliari, liquidando il compenso nella misura massima prevista dalla norma (Euro 970,42). La misura massima del compenso in entrambi i casi veniva riconosciuta in ragione del numero degli immobili per i quali l'attività era stata svolta.

3. Normativa applicabile.

3.1 - In materia di liquidazione degli onorari e delle spese dei CTU si sono nel tempo succedute varie normative (in particolare L. n. 319 del 1980, e successivi decreti di determinazione degli onorari), abrogate quasi integralmente (ad eccezione della L. del 1980, art. 4, quanto alla determinazione del compenso con vacazioni) dal TU sulle spese di giustizia che agli artt. da 49 a 57, compreso disciplinano ex novo la materia degli onorari, delle indennità e dei rimborsi spese spettanti agli ausiliari del giudice.

3.1.1 Al riguardo la normativa prevede, per quanto qui interessa, con riguardo ai compensi che a) "Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico" (art. 49, comma 1); che b) gli onorari sono fissi, variabili e a tempo (art. 49 comma 2); che c) "ha misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto

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P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo e il quarto motivo del ricorso principale e, per quant

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