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Sent. C. Cass. pen. 06/06/2013, n. 28808

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SIcurezza - Luoghi di lavoro - Datore di lavoro - Posizione di garanzia - Delega di funzioni - Caratteristiche.

La delega rilasciata dal datore di lavoro nei confronti del direttore di cantiere, avente carattere generale e riferita in via esclusiva all'obiettivo della migliore conduzi

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Svolgimento del processo

1. - Con sentenza resa in data 22.10.2010, il tribunale di Trento ha condannato O.E.R. e D.C. alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di M.V., in (OMISSIS).

Ai due imputati (nelle rispettive qualità di datore di lavoro, l’O., e di coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione, la D.) era stata contestata la violazione, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica, delle norme di colpa specifica partitamente indicate nei rispettivi capi d'imputazione;

violazione, per effetto della quale si era verificato l'incidente sul lavoro ai danni del lavoratore richiamato (dipendente della ditta dell’O.), il quale, impegnato nello smontaggio di un ponteggio, era stato travolto dal crollo di quest'ultimo siccome privo di adeguati agganci alla struttura fissa cui accedeva, oltre che di essenziali componenti strutturali.

In particolare all' O. era stato con

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Motivi della decisione

3.1. - Il ricorso dell’O. tematizza la questione relativa alla trasferibilità della posizione di garanzia del datore di lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro mediante delega al direttore tecnico di cantiere.

Sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità sottolinea come, al fine di ritenere compiuto il richiamato trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro, è necessario che al direttore di cantiere (così come a ogni altro preposto a tal fine) sia assicurata la disponibilità di tutti gli strumenti di autonomia operativa, gestionale e finanziaria indispensabili al fine di garantire l'adozione di tutte le misure precauzionali funzionali alla tutela piena e integrale della vita e dell'incolumità dei lavoratori occupati nell'azienda, e che il trasferimento attuato mediante la delega valga a individuare in modo preciso e determinato gli specifici poteri attribuiti al delegato, a sua volta da individuare, soggettivamente, in persone dotate della necessaria competenza a darvi attuazione.

Al riguardo, questa corte ha già avuto modo di evidenziare come, in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro ben possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega, purché espressa, inequivoca e certa (Cass., Sez. 4, n. 8604/2008, Rv. 238970; Cass., Sez. 4, n. 12800/2007, Rv. 236196; Cass., Sez. 4, n. 9343/2000, Rv. 216727);

tale delega, inoltre, là dove rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza (cfr. Cass., Sez. 4, n. 7709/2007, Rv. 238526; Cass., Sez. 4, n. 38425/2006, Rv.

235184).

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P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament

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