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Sent. C. Stato 27/11/2014, n. 5877

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1. La stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente la lex specialis. 2. L'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale.
1. La costante giurisprudenza di questo Consiglio, afferma che in sede di gara indetta per l’aggiudicazione di un contratto, la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo ius superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela (Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2201). 2. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell’ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l’appalto risulta cristallizzata soltanto con l’aggiudicazione definitiva, sicché, “versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l’aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela” (v., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1446).

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