Il provvedimento si applica alle procedure di valorizzazione o alienazione che riguardano immobili di proprietà dello Stato. Viene previsto che, in caso di alienazione di immobili valorizzati, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponda agli enti territoriali su cui insistono gli immobili, una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del ricavato della vendita degli stessi secondo i paramentri stabiliti nell'Allegato al presente decreto, in funzione:
- della tempistica del procedimento di valorizzazione;
- della complessità dell'intervento.
La quota premiale può essere attribuita agli enti territoriali che abbiano contribuito alla valorizzazione dell'immobile pubblico attraverso la sottoscrizione e l'attuazione dell'accordo di programma di cui all'art. 34, commi 3 e 4, del D. Leg.vo 267/2000.