Con sentenza 30/4/2009 n. 1355, il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso proposto dalla Lavit. s.r.l. contro l’ordinanza 29/12/2006 n. 117/2006, con la quale il Comune di Cologna Veneta, constatato che la ricorrente aveva edificato un fabbricato di altezza superiore a quella assentita e che la demolizione della parte abusiva non era possibile, senza pregiudizio per quella conforme ai titoli edilizi rilasciati, ha applicato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, quantificando la somma dovuta in € 271.196,76.
Avverso il capo di sentenza concernente la quantificazione della sanzione ha proposto appello, la Lavit. S.r.l. chiedendone l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti.
1) La decisione del giudice di prime cure è erronea atteso che, ai sensi del citato art. 34, comma 2, quando l’abuso riguar