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ISSN 1721-4890
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Diagnosi energetica obbligatoria per le grandi imprese e le imprese energivore
- Redazione Legislazione Tecnica
Diagnosi energetica obbligatoria per le grandi imprese e le imprese energivore
Energy manager ed Esperto in gestione dell'Energia
Normativa sulla diagnosi energetica per le grandi imprese e le imprese energivoreL’art. 8 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 - di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (cosiddetta “Direttiva EED”) prevede, in osservanza dell’art. 8 della Direttiva medesima, l’obbligo per le grandi imprese di eseguire una diagnosi energetica nei siti localizzati sul territorio nazionale entro il 05/12/2015, e successivamente ogni 4 anni N1. Le imprese ad elevato consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 39 del D.L. 22/06/2012, n. 83, comma 1, (conv. L. 07/08/2012. n. 134), sono invece tenute ad eseguire la diagnosi, indipendentemente dalla dimensione. L’art. 39 del D.L. 83/2012 prevede a tal proposito che con decreto ministeriale siano definite le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell’energia sul valore dell’attività d’impresa. In attuazione di detta disposizione è stato emanato il D.M. 05/04/2013, recante “Definizione delle imprese a forte consumo di energia”. Il decreto prevede che presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico è istituito l’Elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia, contenente le imprese che rispettano i requisiti sopra indicati. Per l’elenco delle imprese “energivore” CSEA si veda: http://energivori.ccse.cc/. Tale obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14000. |
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Scadenze per le imprese “energivore”A tal proposito il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito sul proprio sito che: - per le imprese a forte consumo di energia, iscritte nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), relativo all’anno 2015, pubblicato il 16/06/2017, il termine ultimo per l’esecuzione della diagnosi energetica è stato fissato al 05/12/2017; - per quanto riguarda invece le imprese a forte consumo di energia ricomprese nei successivi aggiornamenti del predetto elenco CSEA (sempre relativi all’anno 2015), ma pubblicati in data successiva al 16/06/2017, il termine ultimo per l’esecuzione della diagnosi energetica di cui all’articolo 8, comma 3, del D. Leg.vo 102/2014, è il 05/12/2018. Con D. Min. Sviluppo Econ. 21/12/2017, è stato riordinato il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Le imprese energivore di cui al predetto decreto, che risultano iscritte per la prima volta nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2018, sono tenute ad effettuare la diagnosi energetica, entro il 05/12/2019. |
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SanzioniL’art. 16 del D. Leg.vo 102/2014, comma 1, dispone le seguenti sanzioni a carico delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia: - sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro, in caso di inadempimento dell’obbligo di effettuazione delle diagnosi; - sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, in caso di diagnosi non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 102/2014. Al fine della verifica di tale obbligo l’ENEA è tenuta ad istituire e gestire un registro informatizzato delle imprese obbligate, nonché a svolgere i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del menzionato art. 8 del D. Leg.vo 102/2014, tramite una selezione casuale annuale di una percentuale statisticamente significativa di tutte le diagnosi energetiche svolte, almeno pari al 3%. L’ENEA svolge comunque il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. |
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Vademecum e risposte a FAQSulle tematiche in questione, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato un Vademecum contenente chiarimenti e risposte a domande frequenti: Visualizza PDF . Inoltre, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese e visto l’approssimarsi del termine per l’adempimento dell’obbligo stesso, sono state pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di ENEA, una serie di risposte a FAQ: Visualizza PDF . Le risposte sono finalizzate a precisare alcuni aspetti già affrontati nel Vademecum, e seguono il medesimo ordine sistematico del citato documento di chiarimenti. |
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Soggetti abilitati alle diagnosi energeticheAl fine di incrementare la qualità dei servizi energetici offerti nel settore è previsto inoltre che, decorsi due anni dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 102/2014 (e dunque a far data dal 19/07/2016), le diagnosi suddette potranno essere eseguite esclusivamente da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme volte a certificare gli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti nonché gli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Si ricorda in proposito che con il D.M. 12/05/2015 sono stati adottati: - lo schema di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO); - lo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in materia di “Esperti in Gestione dell’Energia” (EGE); - lo schema di certificazione e accreditamento in materia in materia di “Sistemi di Gestione dell’Energia” (SGE). legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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