Sent. C. Cass. civ. 06/12/1984, n. 6400 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 06/12/1984, n. 6400

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1. Successioni mortis causa - Accettazione dell'eredità espressa e tacita - Specificazione di singoli beni o rapporti - Irrilevanza. 2. Successioni mortis causa - Delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - Titolo di trasferimento dei beni - Atti o documenti diversi dalle disposizioni testamentarie o di legge - Inidoneità - Fattispecie relativa a denunzia di successione ritenuta titolo inidoneo al trapasso dei beni. 3. Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - Rimborso delle spese anticipate dal condomino - Ammissibilità - Condizioni - Opere urgenti. 4. Impugnazioni civili - Appello - Eccezione di usucapione - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità. 5. Procedimento civile - Eccezione - Riconvenzionale - Proposizione - Formule sacramentali - Insussistenza - Richiesta di prova rivolta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso - Eccezione riconvenzionale di usucapione implicita - Configurabilità - Omesso esame da parte del giudice del merito - "Error in procedendo" - Sussistenza.

1. L'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità, implicando l'effettivo subingresso dell'erede nella totalità o in una parte frazionaria dell'"universum jus" costituente l'asse ereditario, prescinde dalla specificazione di singoli beni o rapporti, la cui sorte non può che essere regolata dalla legge o dalla volontà eventualmente manifestata dall'autore della successione.
2. Nelle successioni "mortis causa" il titolo di trasferimento dei beni va ricercato esclusivamente nella legge o nelle Disposizioni testamentarie, sicché altri eventuali Atti o documenti, anche se utilizzabili per finalità diverse, come quella della ricostruzione dell'asse ereditario, non valgono ai fini dell'attribuzione dei beni all'uno o all'altro dei successori. (nella specie la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva affermato che la denunzia di successione, essendo un atto di natura esclusivamente fiscale, è del tutto inidonea ad operare il trapasso di beni ereditari).
3. In tema di condominio, il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni, cessa - ai sensi dell'art. 1134 cod. civ. - quando si tratti di opere urgenti, intendendosi per tali quelle che, secondo il criterio del "bonus pater familias", appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune.
4. Nel giudizio di appello, mentre la proposizione delle domande riconvenzionali incontra il divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ., ispirato al principio fondamentale della garanzia del doppio grado di giurisdizione, la deducibilità delle eccezioni, proprie o riconvenzionali, non trova, invece, alcun limite se non nella precisazione delle conclusioni che delimitano e fissano definitivamente l'ambito del "thema decidendum". Pertanto, l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa ma essendo rivolta unicamente al rigetto della pretesa avversaria, sia pure con allargamento dei poteri d'indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello.
5. Per la proposizione di un'eccezione non si richiede l'impiego di formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, ed anche l'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, che riveli l'intento del deducente di contrastare la domanda avversaria. Incorre, pertanto, in "error in procedendo" il giudice di merito che, di fronte a una richiesta di prova, da parte del convenuto, rivolta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso e a paralizzare, così, la pretesa di controparte, ometta di esaminare l'eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, conseguentemente, l'ammissibilità e la Rilevanza del mezzo invocato.

Dalla redazione