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Sent. C. Cass. civ. 07/03/1992, n. 2773

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Edilizia e immobili - Condominio - Muro perimetrale comune - Apertura - Collegamento di una unità immobiliare di esclusiva proprietà del condomino con altra compresa in un diverso fabbricato - Legittimità - Esclusione - Consenso all'apertura in forma scritta di tutti i condomini - Necessità.

Qualora l'apertura nel muro perimetrale comune di un edificio condominiale sia eseguita dal singolo condomino per mettere in comunicazione una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà con un'

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Edilizia e immobili - Condominio - Muri perimetrali degli edifici in cemento armato (cosiddetti pannelli di rivestimento o di riempimento) - Parti comuni dell'edificio - Inclusione.

I muri perimetrali degli edifici in cemento armato (cosiddetti pannelli di rivestimento o di riempimento) sono compresi fra i muri maestri definiti comuni dal n. 1 dell'

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE II

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FATTO

Mariano Alessandri, proprietario, in Civitanova Marche, di un edificio di cemento armato, composto da un corpo principale di cinque piani e da un altro laterale di due piani con terrazza di copertura, vendette, con contratto dell'undici novembre 1975, quest'ultimo e i primi due piani del corpo principale ai germani Adele, Giancarlo, Luciano e Michele Gabrielli, determinando con tale cessione la costituzione di un condominio. Questi ultimi locarono i beni acquistati alla società Magazzini Gabrielli, la quale, dopo aver demolito un proprio contiguo stabile di due piani, eresse sull'area residua un altro immobile di quattro piani in aderenza al fabbricato condominiale. Ciò premesso

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DIRITTO

Con i primi tre motivi, strettamente connessi, denunziandosi la violazione degli artt. 1102, 1117 e 2043 del codice civile e il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di Appello rivenuto la illegittimità della demolizione della parte di muro perimetrale dell'edificio, composto dai due corpi di cemento armato, e del collegamento eseguito tra i locali dei germani Gabrielli, compresi nello stabile condominiale, e il fabbricato appartenente alla società Magazzini - Gabrielli, sull'erroneo presupposto che detto muro fosse comune all'Alessandri e ai menzionati fratelli e che, con la comunicazione realizzata, si fosse costituita una servitù a vantaggio dell'immobile della società e a carico di quello condominiale e senza il consenso dell'Alessandri, pur essendo esso necessario per la qualità di comproprietario di quest'ultimo.

In proposito, si deduce che si sarebbe dovuto, invece, riconoscere che la demolizione era conforme a diritto, giacché i muri perimetrali sono estranei alla statica degli edifici di cemento armato e appartengono ai soli proprietari degli appartamenti da essi delimitati, e che nel caso in esame, il muro non aveva neanche questa funzione essendo la stessa svolta del muro della costruzione in aderenza.

Si aggiunge che.

1) Il muro perimetrale del corpo laterale, di cui si è pur ammessa l'autonomia, è stato ritenuto comune senza adeguatamente spiegare le ragioni per le quali non sarebbe stato venduto in proprietà esclusiva ai Gabrielli, essendosi sul punto la Corte limitata a rilevare che la comunione si desumeva indirettamente dalla esplicita cessione ai medesimi della proprietà degli accessi, ascensore, scala e impianti di detto corpo;

2) essendosi trasferita ai Gabrielli la proprietà "dell'area di sedime" del corpo laterale, si sarebbe dovuto ritenere che anche i muri perimetrali erano stati ai medesimi alienati perché, in caso contrario, le parti avrebbero espressamente costituito un "diritto di superficie" a vantaggio delle unità immobiliari rimaste in proprietà del venditore.

Infine, si sarebbe dovuta escludere la sussistenza della servitù per la seguenti ragioni:

A) essendo stata la società Magazzini Gabrielli ad abbattere le parti di muro, quale

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da Giancarlo, Luciano e Michele Gabrielli e dalla società

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