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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. S.U. civ. 03/02/2014, n. 2284
Contratto di appalto - Rovina e difetto di immobili - Responsabilità del costruttore - - Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. - Natura extracontrattuale - Rapporto di specialità con l'azione ex art. 2043 c.c. - Conseguenze - Esperibilità della seconda in assenza dei presupposti per l'esercizio della prima - Configurabilità - Regime probatorio - Differenza.La previsione dell'art. 1669 codice civile concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell' |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1 - ARIN - Azienda Risorse Idriche di Napoli - S.p.A. chiese al Tribunale di Napoli di condannare A. & I. Della Morte S.p.A. e il Commissario Straordinario di Governo ex D.L. n. 244 del 1995 a rifonderle le spese sostenute per il ripristino e la messa in sicurezza delle opere idriche danneggiate a seguito di forti precipitazioni atmosferiche che avevano determinato il cedimento - rotazione di una camera di manovra e il conseguente tranciamento della condotta idrica ad essa collegata. L'attrice aveva premesso che la societ |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.2 - Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 cod. civ.. La ricorrente premette che il TRAP aveva correttamente inquadrato la fattispecie nella previsione dell'art. 1669 cod. civ., ritenendone la specialità rispetto all'azione generale di risarcimento ex art. 2043 cod. civ. e aveva affermato la decadenza (rectius: prescrizione) dell'ARIN per non avere rispettato il termine di un anno per l'esercizio dell'azione. Lamenta che invece il TSAP, pur muovendo dagli stessi presupposti, aveva ritenuto l'applicabilità dell'art. 2043 cod. civ. allorché non è applicabile l'art. 1669 cod. civ., in tal modo ritenendo perfettamente fungibili le due azioni risarcitorie. 1.2 - La censura non coglie nel segno ed è comunque infondata. Occorre premettere che, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente e da essa sempre ribadito (si vedano, in particolare, pag. 5 della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e le osservazioni alle conclusioni del P.M.), alla pagina 5 della sentenza impugnata è chiaramente riferito che la Aris aveva formulato uno specifico motivo di appello per sostenere l'inapplicabilità nei propri confronti dell'art. 1669 cod. civ. sull'assunto di non essere stata parte del rapporto contrattuale di appalto. Da ciò si evince che la società appellante aveva basato la propria domanda sulla previsione generale dell'art. 2043 cod. civ.. In realtà la sentenza del TSAP è fondata su due rationes decidendi, una sola delle quali (la seconda) forma oggetto di impugnazione. Infatti essa ha dapprima affermato (pag. 8) che il Tribunale regionale aveva seguito una erronea interpretazione dell'art. 1669 cod. civ., interpretandolo come se tale norma fosse diretta a limitare, anziché ad estendere, la responsabilità dell'appaltatore per i danni provocati da carenze di progettazione e costruzione che abbiano determinato la rovina dell'edificio. |
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P.Q.M.Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liqui |
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