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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sicilia 10/08/1978, n. 34
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[Premessa] |
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Titolo I - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA |
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Capo I - Agricoltura e foreste |
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Articolo 1 - Meccanizzazione agricolaL'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un progetto orga |
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Articolo 2 - Modalità di intervento e finanziamentoPer le finalità di cui all'articolo precedente sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1978, le seguenti spese: |
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Articolo 3 - Miglioramenti fondiariPer la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14,e succ |
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Articolo 4 - Interventi infrastrutturali in agricolturaSono disposte, per il periodo 1978- 1980, le autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere: a) per la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili di cui alla lett. a dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, lire 10.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978; |
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Articolo 5 - Laghetti artificialiLa spesa prevista dalla lett. d del precedente art. 4 è destinata all'attuazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di un progetto organico per la concessione a favore di agricoltori singoli od associati di contributi per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di laghetti artificia |
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Articolo 6 - Strutture commerciali specializzateL'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione, nelle zone caratterizzate da pr |
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Articolo 7 - Opere irriguePer far fronte alle immediate esigenze connesse alla regolare prosecuzione dei lavori in corso riguardanti le |
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Articolo 8 - Manutenzione straordinaria di complessi boscatiIn aggiunta allo stanziamento ordinario di bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è autoriz |
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Articolo 9 - Fondo di rotazione ESAIl fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell' |
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Articolo 10 - Reintegrazione di spesaAllo scopo di assicurare la definizione e la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dal |
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Titolo I - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA |
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Capo II - Industria |
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Articolo 11 - Aree di sviluppo industrialeL'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad attuare un progetto organico per la realizzazione o il com |
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Articolo 12 - Credito ad impreseIl fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementato della somma di lire 10.000 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1978, per le seguenti finalità: |
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Articolo 13 - Imprese beneficiarieLe agevolazioni di cui all'articolo precedente sono concesse alle imprese industriali le quali: |
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Articolo 14 - Fondo di garanzia IRFISAi fini dell'applicazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, quale risulta sostituito dall'art. 23 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, l'IRFIS è autorizzato ad utilizzare anche direttamente le disponibilità del fondo previsto dall'art. 5 della predetta legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, per la concessione di finanziamenti delle scorte di prodotti destinati all'invecchiamento. |
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Articolo 15 - Credito di impiantoIl fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifica |
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Articolo 16 - Contributo sugli interessiPer la concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali indicate dall'art. 49 della le |
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Articolo 17 - Bacino di carenaggio nel porto di PalermoAllo scopo di far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione nel porto di Palermo del bac |
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Articolo 18 - Consorzi di garanzia fidiIn favore dei consorzi di garanzia fidi costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 lug |
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Articolo 19 - Integrazione regionale ai fondi rischi dei consorziPer le finalità previste dagli articoli 30 e 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e |
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Titolo I - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA |
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Capo III - Artigianato - Cooperazione - Pesca |
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Articolo 20 - Credito alle imprese artigianeIl fondo di rotazione istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIA |
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Articolo 21 - Credito per le cooperativeIl fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) a |
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Articolo 22 - Cooperative ediliziePer la concessione, alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi, dei contributi in annualità previsti dalla |
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Articolo 23 - PescaPer la concessione, a favore dei pescatori ed armatori singoli o associati, dei contributi previsti d |
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Articolo 24 - Comuni terremotatiNei comuni colpiti dal sisma del gennaio 1968, di cui agli ultimi due commi dell'art. 27, per i finan |
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Titolo II - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CIVILI |
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Capo I - Provvedimenti per i comuni |
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Articolo 25 - Interventi per le strutture igienico - sanitarieGli Assessori regionali per i lavori pubblici, per la sanità, per il territorio e l'ambiente sono autorizzati a predisporre un programma - da deliberarsi dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessori predetti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - di interventi nel settore delle opere igienicosanitarie nei comuni i quali presentino care |
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Articolo 26 - Fondo per opere pubbliche dei comuniÉ autorizzata, per il periodo 1978- 1980, la spesa complessiva di lire 122.000 milioni, di cui |
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Articolo 27 - Ripartizione del fondoLa somma di cui all'articolo precedente è assegnata come segue: a) lire 190 milioni ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; |
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Articolo 28 - Settori di interventiI fondi assegnati ai sensi degli articoli precedenti sono utilizzati dai comuni per l'esecuzione e la sistemazione di opere ed impianti igieni |
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Articolo 29 - Modalità di interventoIl consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione dei fondi, delibera il programma di impiego della somma assegnata al comune e ne dà comunicazione all'Assessorato regionale dei lavo |
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Articolo 30 - Interessi sui mutui contratti dai comuniL'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere a carico del bilancio de |
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Titolo II - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CIVILI |
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Capo II - Provvedimenti per le aree metropolitane |
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Articolo 31 - Interventi per PalermoPer l'esecuzione di un piano organico di interventi nei settori indicati nel successivo quarto comma, sulla base di scelte di priorità ispirate fondamentalmente ai criteri di eliminazione delle più gravi carenze nella dotazione di strutture civili nonchè del più tempestivo impiego dei fondi, è autorizzata, per il periodo 1978- 1980, la complessiva spesa di lire 20.000 milioni da assegnare al comune di Palermo. Per l'esecuzione di opere ed impianti necessari per l'ammodernamento ed il potenziamento delle st |
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Articolo 32 - Interventi per MessinaÉ autorizzata, per il periodo 1978- 1980, la complessiva spesa di lire 20.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, da assegnarsi al comune di Messina per l'esecuzione di un piano organico di interventi, finalizzato al più tempestivo impiego dei fondi nei settori appresso indicati, sulla base di scelte di priorità dirette fondamentalmente al potenziamento ed allo sviluppo delle attrezzature industriali e commerciali pubbliche, delle strutture civili e degli impianti culturali. I |
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Articolo 33 - Interventi per CataniaÉ autorizzata per il periodo 1978- 1980 la complessiva spesa di lire 40.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, da assegnarsi al comune di Catania per l'esecuzione di un piano organico di interventi nei settori appresso indicati, sulla base di scelte di priorità ispirate fondamentalmente ai criteri di eliminazione delle più gravi carenze nella dotazione di strutture civili nonchè del più tempestivo impiego dei fondi. Il piano di utilizzazione dell |
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Articolo 34 - Provvedimenti nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e TrapaniA sostegno e potenziamento dell'economia agricola delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 20.000 milioni per il periodo 1978- 1980, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1978. Il programma delle opere, predisposto dall'Asse |
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Articolo 35 - Provvedimenti per le zone particolarmente depressePer la realizzazione di un programma aggiuntivo di opere di viabilità vicinale, rurale, interpoderale e di bonifica, nonchè di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le zone particolarmente depresse, con speciale riguard |
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Articolo 36 - Provvidenze per il comune di AcirealeL'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare in favore del comune di Acireale contributi per |
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Articolo 37 - Modalità di attuazionePer la concessione di contributi sulla spesa effettuata o da effettuare per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati di cui al precedente articolo, i proprietari degli stessi dovranno presentare, entro 60 giorni da |
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Titolo II - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CIVILI |
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Capo III - Opere ed interventi vari |
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Articolo 38 - Opere comprese in programmi stataliL'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai sensi dell'art. 7, lett. a, della legge 2 maggio 1976, n |
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Articolo 39 - Iniziative turistico - alberghiereL'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in attuazione dell'art. 7, lett. b, della legge 2 maggio 1976, n. 183, agevolazioni creditizie in favore delle iniziative alberghiere per le quali non sia int |
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Articolo 40 - Iniziative edilizieL'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli istituti di credito pubblici mutuanti interessi su mutui finalizzati alla realizzazione di allo |
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Articolo 41 - Completamento di opereAllo scopo di consentire il completamento di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali, è autorizzata, per il periodo 1978- 1980, la complessiva spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio |
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Articolo 42 - Completamento di opere di interesse turisticoPer il completamento delle opere pubbliche di interesse turistico, già finanziate ai sensi delle leggi regionali 27 febbraio 1965, n. 4, e 2 |
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Articolo 43 - Norme comuni per gli interventi di completamentoPer le modalità di esecuzione di lavori concernenti le opere di cui ai precedenti articoli 41 e 42 e per i relativi pagamenti valgono, per quanto non disposto dalla presente legge, |
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Articolo 44 - Reintegrazioni di spesaAllo scopo di assicurare la funzionalità delle opere pubbliche finanziate dall'Assessorato reg |
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Articolo 45 - Completamento opere ESAPer il completamento di opere pubbliche di competenza dell'Ente di sviluppo agricolo, da realizzare con fondi regionali e previste nei programmi di cui alle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20, è autorizzata, per il periodo 1978- 1980, la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, di |
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Articolo 46 - Strutture sanitarieL'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere agli enti ospedalieri i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione - anche mediante adeguamento, trasformazione e siste |
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Articolo 47 - Impianti ed attrezzature sanitariePer gli esercizi finanziari 1978 e 1979 possono essere utilizzate le somme provenienti dalle assegnaz |
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Articolo 48 - Strutture portualiL'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, sulla base di un apposito piano, alla realizzazione di opere marittime indifferibili e urgenti, nonchè di opere di completamento e di manute |
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Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 49 - Dichiarazione di pubblica utilitàTutte le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità ed |
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Articolo 50 - Modalità per l'approvazione dei progetti organici e dei programmiI progetti organici, i piani, i programmi di opere e di finanziamento, nonchè la localizzazion |
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Articolo 51 - Esecuzione dei lavoriPer l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge, di competenza di enti diversi dalla Regione, |
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Articolo 52 - Attuazione della legge regionale n. 42/1975Il progetto - obiettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, può |
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Articolo 53 - Provvidenze per le cooperative - cantine socialiA favore delle cooperative - cantine sociali è autorizzato, per l'anno 1978, un contributo di |
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Articolo 54Nell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche, le parole: " inferior |
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Articolo 55L'importo indicato all'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, è elevato di lir |
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Articolo 56 - Norma finanziariaAgli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, a carico del bil |
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Articolo 57La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
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TABELLA DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER FINALITÀ D'INTERVENTO E PER ANNI E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIAOmissis |
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