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Sent. C. Cass. pen. 24/04/2015, n. 17119

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Sicurezza - Uffici e luoghi di lavoro - Più lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi - Documento di valutazione del rischio - Elaborazione da parte di ogni datore di lavoro - Necessità.

Quando in un medesimo ambiente di lavoro operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto,

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Fatto

1. Il sig. M.U. ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/11/2013 del Tribunale di Roma che l'ha condannato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 28, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81R, perché, quale direttore generale del Policlinico Umberto I, aveva omesso di rielaborare il documento di valutazione dei rischi presenti nei locali della struttura obitoriale di pertinenza e degli spazi comuni utilizzati dal personale che vi opera per le attività di sala settoria e camera mortuaria del Policlinico (omissis), trasferita nell'(omissis). Il fatto risulta accertato il (omissis) , con permanenza dell'omissione.

La vicenda trae origine da un'ispezione effettuata il (omissis) presso l'obitorio del (…), ove era stata trasferita l'attività obitoriale del

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Diritto

2. Il ricorso è infondato.

3. A norma dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'abrogato d.lgs. n. 626 del 1994R, “1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.

3.1. Va in primo luogo ribadito (anche se il principio non è in discussione) che, secondo quanto già affermato da questa Corte, sussiste continuità normativa tra l'art. 4, d.lgs. n. 626, cit. formalmente abrogato dall'art. 304, d.lgs. n. 81 del 2008 R(Testo unico in materia di tutela della

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P.Q.M.

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