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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 09/01/1927, n. 147
R.D. 09/01/1927, n. 147
R.D. 09/01/1927, n. 147
Con le modifiche introdotte da:
- D.M. 06/02/1935
- D.P.R. 10/06/1955, n. 854
- D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758
- D.M. 31/07/2012
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Articolo unicoÈ approvato l'annesso regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei |
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REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 57 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON IL R.D. 6 NOVEMBRE 1926, N. 1848, CIRCA L'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI |
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TITOLO I - DELLE AUTORIZZAZIONI |
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Capo I - Definizioni |
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Art. 1. - Definizione di gas tossicoAgli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, &e |
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Art. 2. - Elenco dei gas tossici riconosciutiL'allegato prospetto contiene l'elenco dei gas tossici di cui all'articolo precedente |
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Art. 3. - Definizione dell'impiego di gas tossicoPer impiego di gas tossici, ai fini del citato articolo 57 del testo unico delle legg |
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Art. 4. - Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego di gas tossiciI provvedimenti che l'autorità competente adotta, ai termini dell'articolo 57 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativamente all'impiego di gas tossici, sono: a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o de |
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Capo II - Dell'autorizzazione a utilizzare gas tossici |
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Art. 5. - Autorità che rilascia l'autorizzazioneLa facoltà di concedere l'autorizzazione ad esercitare l'industria relativa al |
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Art. 6. - Domanda di autorizzazionePer ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il Comune ove l'industria del richiedente avrà sede. N1 Essa, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, indica: a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas e dei gas (se si tratta di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare; |
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Art. 7. |
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Art. 8. - Decreto ministeriale di autorizzazione a utilizzare gas tossiciIl prefetto provvede sulla doman |
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Art. 9. - Autorizzazione per impianti fissi |
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Capo III - Dell'autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini e depositi |
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Art. 11. - Domanda di autorizzazione al prefettoNel caso indicato alla lettera a) dell'articolo precedente la domanda per ottenere l'autorizzazione è indirizzata al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trovano i magazzini o depositi. Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente, indica: a) il nome scientifico e quello commer |
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Art. 12. - Decreto prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositiI decreto prefettizio di autorizzazione a custodire e conservare g |
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Art. 13. - Domanda di autorizzazione al Ministero dell'internoNei |
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Art. 15. - Vincolo dell'autorizzazione alla presenza di direttori tecniciÈ in facoltà del prefetto, e rispettivamente del Ministero dell'interno, quando per la importanz |
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Art. 16. - Magazzini e depositi annessi a stabilimenti industrialiQuando si tratta di magazzini o depositi annessi a stabilimenti industriali od offici |
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Capo IV - Disposizioni comuni ai capi II e III |
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Art. 17. - Casi in cui non può essere concessa l'autorizzazioneL'autorizzazione di cui agli artt. 8, 12 e 14 non può essere concessa a coloro |
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Art. 18. - Tassa di concessioneIl rilascio del decreto di autorizzazione è vincolato al pagamento della tassa |
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Art. 19. - Comunicazione dei decreti alla Gazzetta ufficiale del regnoI decreti del prefetto di cui agli artt. 8 e 10 sono pubblicati sul Foglio annunzi le |
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Art. 20. - Cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione e dei direttori tecniciOgni cambiamento nella persona del titolare dell'autorizzazione o in quella dei diret |
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Art. 21. - Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecniciPresso il Ministero dell'interno è tenuto un registro dei titolari delle autor |
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Art. 22. - Revoca e sospensione dell'autorizzazioneSi procede alla revoca dell'autorizzazione: a) quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni prevedute dall'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, o, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dell'esercizio della professione; |
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Capo V - Della licenza per il trasporto di gas tossici |
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Art. 23.Per trasportare i gas tossici, salve le eccezioni indicate nell'allegato prospetto, o |
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Capo VI - Della commissione tecnica permanente |
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Art. 25. - Delle spese per visiteLe spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di cui agli artt. 2, 6 |
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Capo VII - Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici |
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Art. 26. - Patente di abilitazione. - Modo di ottenerlaL'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, |
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Art. 27. - Certificato d'idoneitàColoro che intendono ottenere il certificato d'idoneità, di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente. La domanda è corredata dai seguenti documenti: 1° Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiut |
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Art. 28. - Esenzione dalla presentazione del certificato di idoneitàColoro che alla dipendenza di pubbliche amministrazioni civili o militari hanno esercitato mansioni inerenti all'impiego di un gas tossico, per la durata di un anno ininterrottamente, possono ottenere entro due anni, conta |
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Art. 29. - Casi di indegnitàNon possono ottenere il certificato d'idoneità: 1° coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza s |
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Art. 30. - Ammissione agli esamiI prefetti che hanno ricevuto le domande di cui all'art. 27, dopo averne preliminarme |
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Art. 31. - Sedi di esami. - Sessioni di esamiLe sessioni di esami per il conseguimento del certificato d'idoneità sono tenute presso le sedi che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno. |
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Art. 32. - Commissione esaminatricePer ciascuna sede di esami, la commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall'art. 26, è nominata dal prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è compos |
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Art. 33. - EsamiI programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno. Gli esami constano di prove |
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Art. 34. - Rilascio del certificato d'idoneità e della patente di abilitazione. - Matricola delle patentiIl presidente della commissione esaminatrice, in seguito all'esito favorevole dell'es |
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Art. 35. - Revisione delle patenti di abilitazioneCon decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici. |
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Art. 36. - Revoca e sospensione della patente di abilitazioneSi procede alla revoca della patente di abilitazione: 1° ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria, risultino minorate, nella persona abilitata, l'idoneità fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici; 2° quando |
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Art. 37.Le scuole per gli aspiranti al certificato d'idoneità, necessario per il conseguimento della patente di abilitazione all'esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego di gas tossici, che intendono essere riconosciute ufficialmente, ne fanno domanda al Ministero dell'interno (di |
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Art. 38. - Funzionamento delle scuole riconosciute. - EsamiL'ammissione degli allievi alla scuola è subordinata alla presentazione da parte loro, alla direzione della scuola, dei documenti indicati nell'art. 27. |
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Art. 39. - Tassa di concessione. - IndennitàIl rilascio della patente di abilitazione è soggetto alla tassa di concessione |
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TITOLO II - DELL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI |
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Capo I - Dell'utilizzazione di gas tossici |
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a) In luogo abitato |
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Art. 40. - Domanda della licenzaOgni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa domanda all'autorità di pubblica sicurezza del circondario: a) almeno quarantotto ore prima, se l'utilizzazione del gas viene fatta ai fini della profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali; |
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b) A bordo di navi, ovvero nell'àmbito dei porti o del demanio pubblico marittimo |
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Art. 41. - Domanda della licenzaOgni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare un gas tossico nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa domanda per iscritto alla competente capitaneria di porto, almeno quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati, e almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla capitaneria anzidetta, nel qual caso questa è autorizzata a ricevere la domanda anche |
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c) Disposizioni comuni ai paragrafi a) e b). |
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Art. 42. - Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in luogo abitato, o nell'ambito dei porti, o sulle naviL'autorità competente a norma degli artt. 40 e 41, ricevuta la domanda, e salvi gli eventuali accertamenti, anche di carattere sanitario cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas toss |
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Art. 43. - Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossicoL'utilizzazione dei gas tossici in luogo abitato, ovvero nell'àmbito dei porti e del deman |
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Art. 44. - Impiego di personale non abilitatoAl titolare della licenza ad impiegare un gas tossico è consentito di avvalers |
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Art. 45. - Condizioni per l'utilizzazione del gas tossicoL'utilizzazione del gas tossico non potrà essere iniziata dal richiedente che ne ha avuto la licenza: 1° Se i locali nei quali deve essere eseguita l'operazione, quelli immediatamente adiacenti, quelli sottostanti e quelli sovrastanti, nonché gli altri per i quali ne viene fatta la prescrizione dalla competente autorità, non sono stati evacuati da colui o coloro che li occupano; e se gli utenti dei locali adiacenti a quelli nei quali viene utilizzato il gas tossico e per i quali |
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Art. 46. - Obblighi del titolare della licenza e del direttore tecnicoÈ fatto obbligo al titolare della licenza, di cui all'art. 42, e al direttore tecnico, di cui agli artt. 40 e 41, sotto la loro personale e diretta responsabilità: a) Di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico di entrare nei locali sottoposti all'azione del gas stesso o di sostare nella zona dichiarata pericolosa, per tutto il tempo durante il quale vi permane il pericolo. b) Di vigilare che nei locali adiacenti o comunq |
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d) In aperta campagna |
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Art. 47. - Domanda della licenzaOgni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 8 intende utilizzare in aperta campagna un gas tossico, ne fa domanda per iscritto, almeno tre giorni prima, alla competente autorità di pubblica sicurezza del circondario. |
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Art. 48. - Fabbricati in aperta campagnaNel caso che l'utilizzazione del gas tossico debba verificarsi in fabbricati posti in |
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Art. 49. - Rilascio della licenza per utilizzare gas tossici in aperta campagnaL'autorità di pubblica sicurezza competente, a norma dell'art. 47, ricevuta la domanda e salvo gli eventuali accertamenti occorrenti, anche a mezzo di perito, cui ritenesse procedere, concede la licenza per l'utilizzazione del gas tossico e per gli scopi di |
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Art. 50. - Tempo nel quale è consentita l'utilizzazione del gas tossicoL'utilizzazione dei gas tossici in aperta campagna è consentita anche dal tram |
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Art. 51. - Impiego di personale non abilitatoAl titolare della licenza di utilizzazione di gas tossici in aperta campagna è |
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Art. 52. - Obblighi del titolare della licenzaÈ fatto obbligo al titolare della licenza di cui all'articolo 49 e al direttore tecnico sotto la loro diretta responsabilità: a) Di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza dalla località nella quale viene utilizzato il gas tossico, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente autorità, uno o più cartelli fissati saldamente, recanti, in caratteri tipografici maiuscoli dell'altezza di almeno centimetri 10, la scritta: «È proibito l'accesso - Pericolo di morte& |
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e) In impianti fissi |
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Art. 53. - Esercizio di impianti fissiQuando il gas tossico viene utilizzato negli impianti fissi indicati negli artt. 6 e 9, non viene richiesto, per ogni singola utilizzazione, il rilascio della licenza di cui all'art. 42. |
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Capo II - Della custodia e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi comunque costituiti |
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Art. 54. - Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositiI magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati nel prospetto allegato al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione |
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Art. 55. - Consegna e vendita di gas tossiciI gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e per la cui custodia e conservazione è prescr |
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Art. 56. - Certificato per acquisto di gas tossiciIl certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto |
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Art. 57. - Registri di vendita. Ä Accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezzaI titolari dell'autorizzazione, di cui agli artt. 12 e 14 a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualit |
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Art. 58. - Sottrazione e distrazione di gas tossiciQualora da una fabbrica o da un magazzino o deposito avvenga la distrazione o la sott |
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Capo III - Dei trasporti di gas tossici |
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Art. 59. - Condizioni di sicurezza per i trasportiDurante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza temporanea in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici di cui al prospetto allegato de |
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Art. 60. - Navi che trasportano gas tossiciI capitani delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di gas t |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 61. - Deroghe a favore delle pubbliche amministrazioni civili e militariGli istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, da Province o Comuni, che intendano o debbano compiere studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici, devono ottenerne preventiva autorizzazione dal Ministero dell'interno nel solo caso in cui tali studi, esperienze o dimostrazioni si compiono fuori da |
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Art. 62. - Deroghe a favore degli stabilimenti industrialiL'utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento |
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Art. 63. - Permessi a privati per studi ed esperimentiÈ riservato al Ministero dell'interno di permettere, in singoli casi ed a scop |
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Art. 64. - Applicazione della legge sul bolloTutte le autorizzazioni, licenze, rinnovazioni e vidimazioni ed atti, preveduti dal p |
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Capo II - Disposizioni transitorie |
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Art. 65. - Norma relativa alle autorizzazioniColoro che alla data della pubblicazione del presente regolamento esercitano l'indust |
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Art. 66. - Norme relative alla patente di abilitazioneSalvo il disposto dell'art. 61, coloro che alla dipendenza di enti diversi da quelli |
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Art. 67. - Norma relativa alla tassa di autorizzazioneNella prima applicazione del presente regolamento la tassa di concessione di cui all' |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 68. - Modificazioni agli elenchiAlle eventuali variazioni ed aggiunte all'elenco di gas tossici, di cui agli artt. 2 |
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Art. 69. - ContravvenzioniLe contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite “con |
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Allegato 1 - (Prospetto allegato al regolamento speciale per l'esecuzione dell'art. 57 del T. U. della legge di P. S. approvato col Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848)
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