4. I ricorsi sono infondati.
4.1. Il rilievo concernente il giudizio controfattuale mette radici nella considerazione di una sua astrattezza e di una sua erroneità più che di una sua assenza: la Corte di Appello avrebbe affermato la valenza impeditiva del comportamento doveroso senza tener conto della situazione concreta, come rappresentata dalle prove rese disponibili dall'istruttoria dibattimentale. Detto altrimenti, si afferma che anche qualora il DUVRI ed il PSC fossero stati conformi al dettato normativo l'evento si sarebbe comunque verificato perché - come ritenuto dal primo giudice - il sinistro era avvenuto per la avventata movimentazione del carroponte da parte di un dipendente della ditta (OMISSIS) e quindi non può escludersi che il sinistro si sarebbe egualmente verificato pur in presenza di una più specifica informazione. Inoltre la Corte di Appello avrebbe modificato l'addebito, ponendo quale termine ipotetico del giudizio controfattuale non il comportamento antagonista a quello contestato (l'adeguamento della valutazione) bensì l'antagonista di altro e non contestato comportamento, ovvero la dazione di informazioni e l'adozione di accorgimenti organizzativi o tecnici.
Orbene, non v'è dubbio alcuno in ordine al fatto che l'indagine in ordine all'efficienza causale di una condotta omissiva (ma in realtà anche della condotta commissiva, per quanto in tal caso il tema non risulti solitamente controverso) contempla anche il c.d. giudizio controfattuale, ovvero quel giudizio ipotetico in forza del quale si afferma che la condotta attiva doverosa avrebbe avuto valenza impeditiva dell'evento illecito (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003 - dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229668 e, tra le molte, anche Sez. 4, n. 20650 del 10/05/2012, Lamanna ed altro, n.m. citata nel ricorso). Tuttavia l'esponente prende le mosse da una erronea premessa.
La contestazione elevata all' (OMISSIS) fa riferimento alla inadeguatezza del DUVRI per aver previsto una misura di prevenzione del rischio derivante dalla interferenza con i lavori appaltati alla (OMISSIS) di quelli di imprese terze (esecutrici di lavori edili) non idonea (scorta del personale di quest'ultima all'interno dei locali), dovendosi senz'altro precludere l'utilizzo del carroponte nella campata in cui essi operavano.
Come è agevole osservare, l'imputazione ascrive l'adozione di misure inidonee (derivanti dalla inadeguatezza della valutazione), dovendo essere altra la misura da assumere, ovvero l'interdizione congiunturale dell'uso del carroponte.
Appare invero mero artificio retorico asserire che la violazione ascritta e ritenuta dal secondo giudice sarebbe consistita nella "mancata redazione di porzioni di documenti di valutazione del rischio...", come fa indirettamente l'esponente, riproponendo adesivamente un passo della motivazione della sentenza di primo grado. Infatti, come emerge in modo piano dalla lettura della contestazione, anche se mediante riferimento al documento che rende ostensibile la complessa operazione che prende il nome di valutazione dei rischi, all' (OMISSIS) era stato contestato d