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Sent. C. Cass. pen. 19/01/2009, n. 1825

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LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Lavori dati in appalto - Responsabilità del committente - Presupposti.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d'appalto, il

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza del 20.11.2007 il Tribunale monocratico di Cosenza, ha condannato Pellegrino Roberto ed Pollilo Emilio alla pena (condizionalmente sospesa) di Euro 10.000,00, di ammenda avendoli ritenuti responsabili del reato di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 23, 24 e 50, perché il Pellegrino R. quale

amministratore unico della s.p.a. Calabria Maceri e Servizi, il Pollilo E. quale amministratore unico della s.r.l. Edil Pol, in concorso tra loro, in qualità di titolari delle ditte incaricate della rimozione delle lastre di cemento - amianto (tipo eternit) esistenti in un deposito di rifiuti solidi urbani di via Popilia in Cosenza, non avevano predisposto idonee misure di protezione dei lavoratori dipendenti impegnati per la rimozione delle stesse lastre (in particolare non effettuando il preventivo trattamento di incapsulamento, non usando il prescritto aspiratore e non procedendo alla previa bagnatura delle lastre medesime): accertato in Cosenza il 6.3.2004.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

3 - Le eccezioni processuali di cui ai nn. 2.1 e 2.3 vanno respinte. Risulta agli atti che il Giudice del dibattimento, rilevato che il domicilio dichiarato dal Polillo E. era insufficiente o comunque inidoneo, essendo indicato senza numero civico, ha disposto la notificazione mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (v. per la motivazione la ordinanza del 7.3.2006).

Detta notifica risulta perfettamente regolare, anche se la consegna al difensore è avvenuta in sede di udienza dibattimentale (v. verbale del 2.2.2006).

Va quindi respinta la censura formulata al riguardo dal difensore del Polillo E. (2.1).

La censura formulata dal difensore del Pellegrino R. (2.3) è invece inammissibile, giacché difetta di interesse laddove si riferisce alla notifica destinata al Polillo E., ed è generica laddove intende riferirsi alla notifica destinata al Pellegrino R. medesimo, omettendo di specificare le ragioni della asserita nullità.

4 - Anche la censura di merito di cui al n. 2.4 va respinta. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione ad amianto, pur essendo stata disposta dal D

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P.Q.M.

La Corte suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata nei confronti di Polillo Emilio, e rinvi

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