3 - Le eccezioni processuali di cui ai nn. 2.1 e 2.3 vanno respinte. Risulta agli atti che il Giudice del dibattimento, rilevato che il domicilio dichiarato dal Polillo E. era insufficiente o comunque inidoneo, essendo indicato senza numero civico, ha disposto la notificazione mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (v. per la motivazione la ordinanza del 7.3.2006).
Detta notifica risulta perfettamente regolare, anche se la consegna al difensore è avvenuta in sede di udienza dibattimentale (v. verbale del 2.2.2006).
Va quindi respinta la censura formulata al riguardo dal difensore del Polillo E. (2.1).
La censura formulata dal difensore del Pellegrino R. (2.3) è invece inammissibile, giacché difetta di interesse laddove si riferisce alla notifica destinata al Polillo E., ed è generica laddove intende riferirsi alla notifica destinata al Pellegrino R. medesimo, omettendo di specificare le ragioni della asserita nullità.
4 - Anche la censura di merito di cui al n. 2.4 va respinta. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione ad amianto, pur essendo stata disposta dal D