Col ricorso in esame si chiede l’annullamento dell'ordinanza n. 31 del 7.10.2009, notificata il 5.11.09, con cui è stata ingiunta la demolizione di alcune opere ritenute abusive realizzate nella proprietà della ricorrente sita in Olbia, Porto Rotondo, località Punta Nuraghe.
Per quanto concerne la realizzazione del soppalco, anche a prescindere dalla questione di fatto se il soppalco medesimo sia stato realizzato nel 1982, come sostenuto dalla ricorrente, oppure in data successiva, deve comunque ritenersi la necessità del previo rilascio della concessione edilizia ai fini della legittima realizzazione dell’opera in questione, in considerazione delle caratteristiche concrete di tale opera che nel caso di specie, non può essere classificata quale mero “ripostiglio ricavato da un sottotetto”, come invece sostenuto dalla ricorrente nella memoria del 22 febbraio 2010.
L’esistenza di un servizio igienico, anche se di soli mq 2,50, nonché la rilevata presenza, in sede di sopralluogo, di un letto nel soppalco in questione, devono ritenersi elementi sufficienti a