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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 07/08/1996, n. 7764
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina - Edifici condominiali - Responsabilità dell'amministratore - Sussistenza - Ragioni.
Negli edifici condominiali, l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione - la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 cod. pen. - incombe sull'amministratore, pur potendo esso r
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SENTENZASEZIONE I PENALE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE1. - Con sentenza 11.2.1994 il Pretore di Catania dichiarava colpevole dei reati di cui agli artt. 650 e 677 co. 1 c.p. - "perché, quale amministratore dell'immobile sito in questa via Etnea n. 92-104 angolo via Carcaci, non osservava l'ordinanza del Sindaco con cui gli si faceva obbligo di effettuare, entro 5 gg. dalla notifica, tramite tecnico qualificato, un'accurata verifica dei ballatoi, del prospetto e di parte dei cornicioni, in quanto alcuni tratti erano pericolanti, nonché di procedere successivamente, tramite impresa qualificata, alla demolizione e-o consolidamento degli altri tratti in imminente pericolo di crollo sulla pubblica via, e di provvedere a tutte le altre opere atte a scongiurare pericoli per la pubblica incolumità"; "perché, nella detta qualità, ometteva di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere il pericolo di rovina derivante dalle condizioni dell'edificio" - e lo condannava, ritenuto il vincolo della continuazione, alla pena di lire 300.000 di ammenda (pena base lire 200.000, aumentata ex art. 81 cpv. c.p.). Rilevava il Pretore che, accertata il 30.7.1992 dai VV.UU. l'inottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza sindacale notificata il 23.3.1992, erano ascrivibili all'imputato entrambe le violazioni contestate, poiché il , in qualità di amministratore del condominio, avrebbe dovuto immediatamente - nonostan |
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P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 650 c.p., che d |
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