Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.
1. In punto di configurazione oggettiva dei reati edilizi, deve anzitutto ribadirsi che sono lavori di "nuova costruzione", per i quali occorre il permesso di costruire, non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo ma anche quelli in tutto o in parte interrati che comunque trasformano durevolmente l'area impegnata (ciò è espressamente previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1 - lett. e 1), ed è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema. (Vedi Cass., Sez. 3: 18.6.2003, n. 26197, Agresti; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia; 25.11.1997, n. 10709, Mirabile; 1.6.1994, n. 6367, Gargiulo; 11.7.1983, n. 9377, Salvatore; 22.6.1983, n. 9069, Bregoli; 3.6.1980, n. 10211, Acco).
In particolare, la realizzazione della piscina privata oggetto del presente procedimento non può ricondursi alla categoria degli interventi di "destinazione di aree ad attività sportive senza creazione di volumetrie" per i quali già la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60 (modificato dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 10, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30 e dal D.L. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135) prevedeva la facoltà di esecuzione previa mera denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2.
Gli interventi assentibili con DIA, infatti, già alla stregua della normativa dianzi citata, sono quelli di destinazione di un'area all'attività sportiva e non la realizzazione di manufatti sull'area. Nella specie, inoltre, la realizzazione della piscina ha comportato l'esecuzione di rilevanti lavori di sbancamento, nonché l'esecuzione di opere edilizie complementari.
2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o c