Il provvedimento attua la previsione contenuta nell'art. 1, comma 9-septies, del D.L. 74/2014 (conv. L. 93/2014), il quale aveva in sintesi previsto l'ampliamento della platea dei soggetti interessati dal credito d’imposta sui costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici (agevolazione a sua volta prevista dall'art. 67-octies del D.L. 83/2012), nonché l'inclusione anche delle spese sostenute fino al 31/12/2014.
Il successivo D.M. in commento ha previsto l'aggiornamento delle modalità operative contenute nel D.M. 23/12/2013 (emanato in attuazione del citato art. 67-octies del D.L. 83/2012), ed in particolare che ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per gli anni 2012 e 2013, i soggetti interessati che a seguito delle modifiche su accennate possono rientrare nell'agevolazione devono inviare istanza, utilizzando il modello allegato al Provvedimento dell'Agenzia Entrate 11/04/2014, entro il termine che sarà stabilito da un successivo provvedimento dell'Agenzia Entrate stessa. Successivamente è stato emanato il Provvedimento Prot. 152728/2014 del 28/11/2014, che ha disposto la riapertura della finestra per il 2012 e 2013 dal 1° al 29/12/2014.
Restano valide le domande legittimamente presentate entro la data del 30/06/2014, ferma restando la possibilità per i soggetti interessati di sostituire la domanda già presentata inoltrandone una nuova nei termini prescritti.
Per le spese sostenute nel 2014 - ora estese a tutto l'anno e non limitate al 30/06/2014 - resta fissato il termine del 30/04/2015 per la presentazione dell'istanza, come da Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate citato.