D. Min. Economia e Fin. 27/06/2014 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Economia e Fin. 27/06/2014

Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Economia e Finanze 11/03/2015
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l'art. 37, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n 89 il quale prevede al comma 1, che al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R, e successive modificazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2R, o dell'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento d

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Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «Fondo»: il Fondo di garanzia di cui all'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66R, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato di cui al comma 1 del predetto art. 37;

b) per «Gestore»: CO

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Art. 2 - Misura massima dello sconto sulle Operazioni di cessione

1. Per l'Operazione di cessione non può essere richiesto uno sconto superiore all'1,90 per cen

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Art. 3 - Misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle Operazioni di ridefinizione

1. Per le Operazioni di ridefinizione, che devono prevedere il rimborso del debito sin dal primo anno

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Art. 4 - Convenzioni quadro

1. Per le Operazioni di cessione, nonché per le Operazioni di ridefinizione, possono essere de

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Art. 5 - Attuazione dell'intervento pubblico e gestione del Fondo

1. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, si avvale del Gestore per la gestione del Fondo, affidandogli lo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:

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Art. 6 - Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Le Operazioni di cessione e le Operazioni di ridefinizione sono assistite dalla garanzia del Fondo.

2. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diret

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Art. 7 - Ammissione alla garanzia del Fondo

1. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo:

a) il Gestore acquisisce, per il tramite della Piattaforma elettronica, secondo modalità operative definite

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Art. 8 - Intervento della garanzia del Fondo

1. I Soggetti garantiti, in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto da parte della pubblica amministrazione debitrice, entro 90 giorni dalla scadenza del Termine per l'adempimento, inviano alla pubblica amministrazione medesima, e per conoscenza al Gestore, l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82R, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. I Soggetti garantiti possono chiedere al Gestore, mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della intimazione da parte della pubblica amministrazione debitrice, l'intervento della garanzia del Fondo. Decorso tale termine senza che sia stato richiesto l'intervento della garanzia del Fondo, la garanzia decade, salvo che i Soggetti garantiti comunichino al Gestore, mediante posta elettronica certificata, l'adempimento da parte della pubblica amministrazione debitrice.

3. Alla richiesta di attivazione della garanzia, deve essere allegata la seguente documentazione:

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Art. 9 - Inefficacia della garanzia

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia

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Art. 10 - Procedura per la dichiarazione di inefficacia e di decadenza

1. Il Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai Soggetti garantiti l'avvio

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Art. 11 - Operatività della Garanzia dello Stato

1. A norma dell'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66R, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato

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