D. Leg.vo 24/03/2025, n. 33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN19044

D. Leg.vo 24/03/2025, n. 33

Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 16/04/2025, n. 89
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge

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Art. 1.

1. È approvato l’allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione.

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Allegato - TESTO UNICO VERSAMENTI E RISCOSSIONE
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Parte I - Disposizioni in materia di versamenti e riscossione
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Titolo I - Disposizioni in materia di riscossione spontanea
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Soggetti tenuti ai versamenti

1. Le imposte sono riscosse mediante:

a) vers

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Art. 2 - Sostituto e responsabile d’imposta (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a t

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Capo II - Versamento unitario e compensazione
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Art. 3 - Oggetto (articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. N5 I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

2. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

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Art. 4 Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi (articolo 32-ter decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operat

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Art. 5 - Modalità di esecuzione dei versamenti unitari (articolo 2, comma 10-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 11, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; articolo 37, commi 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater e 49-quinquies decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 574, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

N12

1. I soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facoltà di effettuare i versamenti unitari indicati nell’articolo 3 tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell’articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

2. A decorrere dal 1° luglio 2024, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 3 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

3. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 3, comma 5, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 18.

4. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 3, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle i

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Art. 6 - Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosserva

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Art. 7 - Versamento delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all’articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 34 e 35, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo è effettuato dall’impresa appaltatri

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Art. 8 - Termini di versamento (articolo 18 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. Le somme di cui all’articolo 3 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

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Art. 9 - Modalità di versamento mediante delega (articolo 19 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1 decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 e articoli 17 e 18, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali e assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile a una banca convenzionata o a Poste italiane S.p.a. ai sensi del comma 4.

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Art. 10 - Pagamenti rateali (articolo 20 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, a eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, in rate me

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Art. 11 - Differimento degli adempimenti e dei versamenti (articolo 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, poss

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Art. 12 - Adempimenti degli intermediari della riscossione (articolo 21 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, gli intermediari della riscossione di cui all’articolo 9, comma 1, versano le somme riscosse alla Tesoreria dello Stato, al netto del compenso a essi spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.

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Art. 13 - Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari (articolo 22 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte degli intermediari della riscossione di cui all’articolo 9, comma 1, e di ricevimento dei r

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Art. 14 - Pagamento con mezzi diversi dal contante (articolo 23 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. I contribuenti possono mettere a disposizione degli intermediari convenzionati ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante car

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Art. 15 - Compensazione di crediti per spese, diritti e onorari di avvocato (articolo 1, commi 778, 779 e 780 legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall’anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e segue

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Art. 16 - Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (articolo 28-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’

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Art. 17 - Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati (articolo 28-sexies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi re

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Art. 18 - Versamenti in favore di enti previdenziali (articolo 28 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano anche all’INAIL e agli enti e casse previdenziali individuati con

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Capo III - Versamento di particolari entrate
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Art. 19 - Soppressione dei servizi autonomi di cassa (articolo 1 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.

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Art. 20 - Ambito di applicazione (articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

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Art. 21 - Determinazione delle entrate (articolo 3 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. La determinazione delle entrate è effettuata dall’ufficio dell’ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge preved

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Art. 22 - Soggetti incaricati della riscossione (articolo 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. Le entrate sono riscosse dall’agente della riscossione e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.

2. A seguito dell’entrata in funzione d

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Art. 23 - Modalità di riscossione di particolari tipologie di entrate (articolo 6 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi del presente capo, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse

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Art. 24 - Distinta dei versamenti diretti (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il versamento diretto è ricevuto dall’agente della riscossione in base a distinta di versamento.

2. La distinta di versamento deve indicare le generalità del

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Art. 25 - Disposizioni di rinvio in materia di riscossione coattiva (articolo 7 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122.

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Art. 26 - Termini e modalità di versamento delle somme riscosse (articolo 8 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo l’agente della riscossione versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente Tesoreria dello Stato l’ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento dell

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Art. 27 - Norma di rinvio (articolo 16 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui

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Capo IV - Disposizioni in materia di interessi per la riscossione dei tributi indiretti
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Art. 28 - Interessi moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

1. N6 Sulle somme dovute all’erario per tasse e impost

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Art. 29 - Computo degli interessi (articolo 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

1. Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

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Art. 30 - Computo degli interessi in particolari fattispecie (articolo 3 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

1. In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui l

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Titolo II - Riscossione delle imposte sul reddito
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Capo I - Ritenuta diretta
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Art. 31 - Riscossione per ritenuta diretta (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale de

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Capo II - Ritenute alla fonte
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Art. 32 - Termini per il versamento diretto (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

1. I versamenti diretti devono essere eseguiti:

a) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute previste dagli articoli 33, 34, 38, 39, 43, commi 1 e 2, 44, commi 3 e 5, 48, commi 3, 4 e 6, le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e da

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Sezione I - Ritenute sui redditi di lavoro e altri proventi
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Art. 33 - Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 51 dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.

2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 51, comma 8-bis, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

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Art. 34 - Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all’articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determin

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Art. 35 - Ritenuta a titolo d’imposta sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (articolo 7 decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107)

1. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità - triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell’

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Art. 36 - Ritenute a titolo d’imposta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47)

1. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento.

2. I soggetti indicati negli articoli 33 e 44, applicano l’imposta di cui al comma 1 s

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12742172 12819676
Art. 37 - Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) (articolo 76 legge 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga a

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12742172 12819677
Art. 38 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condomin

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12742172 12819678
Art. 39 - Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle società dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito.

2. La ritenuta è commisurata al 50 per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano a

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12742172 12819679
Art. 40 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (articolo 25-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

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12742172 12819680
Art. 41 - Ritenute sui bonifici relativi a spese con diritto a deduzioni o detrazioni di imposta (articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste italiane S.p.a. operano una ritenuta dell’11 per cento a titolo di acconto dell’imposta su

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Art. 42 - Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi (articolo 25-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini d

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12742172 12819682
Art. 43 - Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 27-bis decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51; articolo 8, nono comma, legge 22 dicembre 1984, n. 887; articolo 12, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

N8

1. I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento,

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Art. 44 - Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all’articolo 33, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 33, comma 3;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all’articolo 51, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico delle impost

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12742172 12819684
Art. 45 - Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 e articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)

1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 eu

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Art. 46 - Ritenute su redditi diversi (articolo 25 legge 13 maggio 1999, n. 133)

1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

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12742172 12819686
Art. 47 - Ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento (articolo 21, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel presente capo, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della

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Sezione II - Ritenute sui redditi di capitale
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Art. 48 - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo 1, comma 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori.

2. Poste italiane S.p.a. e le banche operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e Poste italiane S.p.a.;

c) gli interessi sui depositi e conti correnti intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3.

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12742172 12819689
Art. 49 - Versamento dell’acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)

1. Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all’articolo 32, comma 1, un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

2. Il ver

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12742172 12819690
Art. 50 - Esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta per i non residenti (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell’articolo 44, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti

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Art. 51 - Ritenuta a titolo d’imposta per determinati redditi di capitale (articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Sui redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d

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Art. 52 - Ritenuta a titolo d’imposta e versamento dell’imposta sulle riserve matematiche e dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi (articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 25 settembre 2002, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un’imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. I

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12742172 12819693
Art. 53 - Esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea (articolo 26-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 23, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall’allegato A del presente testo unico, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all’attività della stabile organizzazione stessa.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all’esenzione se:

a) la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

b) la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;

c) una terza società avente i requisiti di cui al comma 4, lettera a), detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società

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12742172 12819694
Art. 54 - Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)

1. I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d’investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.

2. La ritenuta prevista nel comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del citato testo unico dell

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Art. 55 - Ritenuta sui dividendi (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Le società e gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell’articolo 47, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Nei casi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

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Art. 56 - Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)

1. Le società che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all’articolo 55, commi 4 e 5, se:

a) rivestono una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione

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12742172 12819697
Art. 57 - Ritenuta a titolo d’imposta sugli utili derivanti dalle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A. (articolo 27-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è applicata, in luogo della ritenuta di cui all’articolo 55, commi 1, 4 e 5, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 82, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l’ammontare dell’imposta sostitutiva applic

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12742172 12819698
Sezione III - Ritenuta sui proventi da partecipazione a OICR
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Art. 58 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 54, comma 12, e quelli di cui all’articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia

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12742172 12819700
Art. 59 - Ritenuta sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero (articolo 10-ter legge 23 marzo 1983, n. 77)

1. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta del 26 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobilia

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Art. 60 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri (articolo 13, commi da 2 a 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44)

1. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi di

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12742172 12819702
Art. 61 - Casi di esclusione dall’applicazione della ritenuta alla fonte su interessi e proventi corrisposti a OICR (articolo 32, comma 9-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. La ritenuta di cui all’articolo 48, comma 1, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di

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Sezione IV - Ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
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Art. 62 - Casi di esenzione dalla ritenuta (articolo 1 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. La ritenuta del 26 per cento di cui all’articolo 48, comma 1, non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri

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Art. 63 - Ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti (articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 62, nonché nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti resid

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Art. 64 - Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione della ritenuta a titolo d’imposta (articolo 3 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. Gli intermediari di cui all’articolo 63, comma 4, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative a operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo:

a) accredito dell’ammontare dell’imposta sostitutiva commisurata all’importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli;

b) accredito dell’ammontare dell’imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;

c) addebito de

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Art. 65 - Disposizioni in tema di versamento della ritenuta a titolo d’imposta (articolo 4 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. I soggetti di cui all’articolo 63, comma 4, provvedono al versamento diretto dell’imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all’articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazion

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Art. 66 - Casi particolari di assolvimento della ritenuta a titolo d’imposta (articolo 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all’articolo 63, commi 1 e 2, nell’esercizio di attività commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all’articolo 63 concorrono, in derog

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12742172 12819709
Art. 67 - Esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta per i soggetti non residenti (articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 63, comma 1, percepiti da soggetti residenti in

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Art. 68 - Procedura per la non applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nei confronti dei non residenti (articolo 7 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 67, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con l’Agenzia delle entrate.

2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

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Art. 69 - Conservazione delle evidenze e comunicazione all’amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d’imposta (articolo 8 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 68, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all’imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 64.

2. La ba

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Art. 70 - Intermediari non residenti (articolo 9 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 68, comma 1, gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con l’Agenzia delle entrate.

2. Gli enti e le società di cui

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Art. 71 - Altre disposizioni (articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

1. La ritenuta di cui all’articolo 48, comma 1, è applicata a titolo d’imposta nei confronti degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997.

2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obblig

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Capo III - Acconti delle imposte sui redditi
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Art. 72 - Soggetti obbligati e determinazione dell’acconto (articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97; articolo 11, commi da 18 a 21, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. I contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell’imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l’acconto è commisurato al 100 per cento dell’imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.

2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell�

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Art. 73 - Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata (articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)

1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

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Art. 74 - Eccedenze e irregolarità nel versamento (articolo 2 legge 23 marzo 1977, n. 97 e articolo 4 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

1. Se l’ammontare dell’acconto versato risulta superiore a quello dell’imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l’acconto, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84.

2. In caso di omesso o ritardato versamento dell’acconto previsto dall’articolo 72 ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applica l’articolo 10, comma 2 e l’articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministr

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Titolo III - Rimborsi
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Capo I - Imposte sui redditi
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Art. 75 - Rimborso di ritenute dirette (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può presentare istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in base al proprio domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o

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Art. 76 - Rimborso di versamenti diretti (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

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Art. 77 - Rimborso d’ufficio (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

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12742172 12819723
Art. 78 - Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio (articolo 30 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultante da una precedente d

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Art. 79 - Esecuzione del rimborso (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Del rimborso disposto l’ufficio dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall’articolo 85.

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Art. 80 - Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata (articolo 42-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

2. Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell’avente diritto, il

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Art. 81 - Esecuzione del rimborso in conto fiscale (articolo 78, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. È istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L’obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.

2. Ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari

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Art. 82 - Recupero di somme erroneamente rimborsate (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo ann

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Art. 83 - Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso peri

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Art. 84 - Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (articolo 44-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all’articolo 80, l’interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto col

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Art. 85 - Cessione dei crediti di imposta richiesti a rimborso (articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
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12742172 12819731
Art. 86 - Cessione delle eccedenze rimborsabili nell’ambito del gruppo (articolo 43-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle società risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli

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Capo II - Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi
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Art. 87 - Divieto di anatocismo (articolo 37, comma 50, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’

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12742172 12819734
Art. 88 - Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi indiretti (articolo 5 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

1. Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria

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Titolo IV - Riscossione mediante ruoli
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12742172 12819736
Capo I - Ruolo, cartella di pagamento e responsabilità solidale
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12742172 12819737
Sezione I - Disposizioni generali
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12742172 12819738
Art. 89 - Definizioni (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 1 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) «agente della riscossione»: il soggetto di cui all’articolo 1 del decr

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Sezione II - Oggetto e specie dei ruoli
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Art. 90 - Oggetto e specie dei ruoli (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

2. I ruoli si distinguono

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12742172 12819741
Art. 91 - Formazione e contenuto dei ruoli (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. N10 L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui opera l’agente della riscossione. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione.

3. Nel ruolo

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Art. 92 - Importo minimo iscrivibile a ruolo (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 3, commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, compre

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Art. 93 - Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute all

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12742172 12819744
Art. 94 - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori impo

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Art. 95 - Iscrizioni nei ruoli straordinari (articolo 15-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. In deroga all’articolo 94, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’a

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Art. 96 - Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate (articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 g

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Art. 97 - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento d’ufficio

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Art. 98 - Interessi per dilazione del pagamento (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato ai sensi dell’articolo 105, comma 1, si applicano gli interessi al tasso stabilito dal decreto de

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12742172 12819749
Art. 99 - Attribuzione degli interessi (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Gli interessi di cui agli articoli 97 e 98 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

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Art. 100 - Consegna del ruolo all’agente della riscossione (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’ufficio consegna all’agente della riscossione ruoli separati per ciascuno degli ambiti territoriali cui essi si riferiscono, secondo le modali

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Sezione III - Cartella di pagamento
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Art. 101 - Cartella di pagamento (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del quarto anno successivo

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Art. 102 - Notificazione della cartella di pagamento (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta median

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Art. 103 - Comunicazioni al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza de

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Art. 104 - Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli dell’agente della riscossione, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione, ove previsti, sono a carico del con

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Art. 105 - Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 13, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

2. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;

b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:

1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

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Art. 106 - Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria (articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizi

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Art. 107 - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali (articolo 28-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e relativi interessi e sanzioni possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati nell’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche a epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta.

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Ministero della c

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Art. 108 - Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta (articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all’articolo 3,

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12742172 12819760
Art. 109 - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (articolo 28-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. A partire dal 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei

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12742172 12819761
Art. 110 - Quietanze (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 24 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l’agente della riscossione deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella

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12742172 12819762
Art. 111 - Interessi di mora (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 101, comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli

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Art. 112 - Imputazione dei pagamenti (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’agente della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

2. Tuttavia, se il contribuente è debitore di rate s

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Sezione IV - Responsabilità solidale per imposte, sanzioni e interessi
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Art. 113 - Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte,

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12742172 12819766
Art. 114 - Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi (articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Quando il presupposto dell’imposta si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del

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Art. 115 - Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo pe

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Art. 116 - Solidarietà del sostituto di imposta (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo

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Art. 117 - Responsabilità e obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle società che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità

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Capo II - Sospensione della riscossione
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Sezione I - Sospensione amministrativa
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Art. 118 - Sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al

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Art. 119 - Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali (articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative a un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo sv

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Sezione II - Sospensione legale
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Art. 120 - Sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi 537-542, legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» ai fini del presente articolo, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gl

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Titolo V - Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo
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Art. 121 - Entrate riscosse mediante ruolo (articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettu

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Art. 122 - Estensione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo (articolo 18 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 79, 83, 86, alla parte I, titolo IV, capo I e capo I

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Art. 123 - Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate (articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Le disposizioni dell’articolo 92 si applicano esclusivamente alle entrate tributarie erariali e alle entrate tributarie regionali.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell’

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Art. 124 - Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza (articolo 18-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 91, comma 3, e 101, comma 5, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previ

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12742172 12819781
Art. 125 - Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi (articolo 19 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 75, 76, 77, 83, 86, 113, 114, 115 e 116 si applicano alle sole imposte sui redditi.

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Art. 126 - Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato (articolo 20 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 95, 97 e 107, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.

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12742172 12819783
Art. 127 - Ambito di applicazione dell’articolo 108 (articolo 20-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all’articolo 108 il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenz

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Art. 128 - Presupposti dell’iscrizione a ruolo (articolo 21 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’articolo 131 per le entrate deg

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Art. 129 - Decreti di attuazione (articolo 22 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. I decreti e i provvedimenti previsti dagli articoli 100, 101, comma 4, 104, comma 3, 111 e 146, comma 3, sono adottati anche per le entrate diverse

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Art. 130 - Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza (articolo 23 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Le disposizioni previste dall’articolo 94, comma 1, nonché i termini di decadenza di cui all’articolo 101, comma 1, si applicano anche all’im

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Art. 131 - Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (articolo 24 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

2. L’ente ha facoltà di richiedere il pagamento

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Art. 132 - Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali (articolo 25 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

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Art. 133 - Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi (articolo 26 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Le disposizioni dell’articolo 105, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando

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Art. 134 - Accessori dei crediti previdenziali (articolo 27 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. In deroga all’articolo 111, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall’articolo 101, le sa

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12742172 12819791
Art. 135 - Sospensione amministrativa della riscossione (articolo 28 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da

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12742172 12819792
Art. 136 - Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gra

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12742172 12819793
Art. 137 - Esito negativo del terzo incanto nell’espropriazione forzata immobiliare (articolo 30 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. La disposizione prevista dall’articolo 186, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

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Art. 138 - Limiti all’applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali (articolo 31 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 189 e 191, comma 2, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute

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Art. 139 - Riscossione spontanea a mezzo ruolo (articolo 32 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l’ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:

a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;

b) qua

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Titolo VI - Riscossione coattiva
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 140 - Riscossione coattiva (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione se

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Art. 141 - Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cance

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12742172 12819800
Art. 142 - Gratuità di altre attività e imposte di registro e di bollo (articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 66 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. I competenti uffici rilasciano gratuitamente all’agente della riscossione e ai soggetti da esso incaricati le visure ipotecarie e catastali relati

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Art. 143 - Tasse e diritti per atti giudiziari (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e pre

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12742172 12819802
Art. 144 - Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno

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Capo II - Espropriazione forzata
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Sezione I - Disposizioni generali
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Art. 145 - Espropriazione forzata (articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Per la riscossione delle somme non pagate l’agente della riscossione procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; l’agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

2. I pagamenti dell

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Art. 146 Termine per l’inizio dell’esecuzione (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella

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Art. 147 - Esecuzione a seguito di misure cautelari adottate su iniziativa dell’ufficio (articolo 27, comma 7, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provved

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Art. 148 - Surroga dell’agente della riscossione in procedimenti esecutivi già iniziati (articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, l’agente della riscossione può dichiarare al giudice del

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12742172 12819809
Art. 149 - Procedimento di vendita (articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura dell’agente della riscossione, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

2. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.

3. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 165, 180 e 181, comma 3, lettera b), c

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12742172 12819810
Art. 150 - Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione (articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

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12742172 12819811
Art. 151 - Intervento dei creditori (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare all’agente della riscossione un atto contenente le indicazioni prescritte dall’

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Art. 152 - Divieto per l’agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice

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Art. 153 - Deposito degli atti e del prezzo (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del

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Art. 154 - Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall’

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Art. 155 - Opposizione di terzi (articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

2. L’opposizione non può essere proposta quando i

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Art. 156 - Risarcimento dei danni (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro l’agente della riscossione dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai f

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Art. 157 - Sospensione dell’esecuzione (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il giudice dell’esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irrepa

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Art. 158 - Estinzione del procedimento per pagamento del debito (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 143, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento an

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Sezione II - Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare
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Art. 159 - Disposizioni particolari sui beni pignorabili (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I beni di cui all’articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni c

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Art. 160 - Astensione dal pignoramento (articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona

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12742172 12819822
Art. 161 - Custodia dei beni pignorati (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del co

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12742172 12819823
Art. 162 - Notifica del verbale di pignoramento (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignorame

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Art. 163 - Avviso di vendita dei beni pignorati (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l’agente della riscossione affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per i

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Art. 164 - Incanto anticipato (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esec

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Art. 165 - Prezzo base del primo incanto (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore a essi attr

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Art. 166 - Secondo incanto (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539

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Art. 167 - Beni invenduti (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, l’agente della riscossione entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un p

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Art. 168 - Intervento degli istituti vendite giudiziarie (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, l’agente della riscossione può avvalersi

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Sezione III - Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi
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Art. 169 - Pignoramento di fitti o pigioni (articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui

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Art. 170 - Pignoramento dei crediti verso terzi (articolo 72-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 171, l’atto di pignoramento

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Art. 171 - Limiti di pignorabilità (articolo 72-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a un decimo p

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Art. 172 - Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, se il terzo, presso il quale l’agente della riscossione ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiara

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Art. 173 - Riscossione dei crediti assegnati (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’agente della riscossione, per riscuotere i crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

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Art. 174 - Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni (articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha a

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Art. 175 - Dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 146, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 169 e 170 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e anche simultaneamente all’adozione delle az

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Art. 176 - Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo (articolo 75-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché i

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Sezione IV - Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
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Art. 177 - Espropriazione immobiliare (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unic

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Art. 178 - Iscrizione di ipoteca (articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 146, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

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Art. 179 - Avviso di vendita (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

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Art. 180 - Prezzo base e cauzione (articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al

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Art. 181 - Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita (articolo 80 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili

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Art. 182 - Secondo e terzo incanto (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendit

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12742172 12819846
Art. 183 - Versamento del prezzo (articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.

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Art. 184 - Progetto di distribuzione (articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se vi è intervento di altri creditori, l’agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci

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Art. 185 - Distribuzione della somma ricavata (articolo 84 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’

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12742172 12819849
Art. 186 - Assegnazione dell’immobile allo Stato (articolo 85 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, l’agente della riscossione, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, d

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Capo III - Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati
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Art. 187 - Fermo di beni mobili registrati (articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 146, comma 1, l’agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.

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Capo IV - Procedure concorsuali
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Art. 188 - Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo (articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Relativamente ai debitori interessati dalle procedure di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’ufficio iscrive a ruolo il credito e l’agente della riscossione pro

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Art. 189 - Ammissione al passivo con riserva (articolo 88 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 208 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gen

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Art. 190 - Esenzione dall’azione revocatoria (articolo 89 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenz

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12742172 12819856
Art. 191 - Ammissione del debitore al concordato preventivo (articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo, l’agente della riscossione compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini del

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Titolo VII - Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE
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Art. 192 - Ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai crediti relativi:

a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione;

b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte de

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Art. 193 - Definizioni (articolo 2 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) «autorità richiedente»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 192;

b) «autorità adita»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 192;

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Art. 194 - Organizzazione (articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. L’autorità competente per il territorio nazionale è il direttore generale delle finanze.

2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 192, comma 2, sono:

a) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle entrate;

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12742172 12819861
Art. 195 - Assistenza per le richieste di informazioni (articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall’articolo 194, comma 3, forniscono all’autorità richiedente dell’altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del

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Art. 196 - Scambio di informazioni senza preventiva richiesta (articolo 5 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall’imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato memb

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Art. 197 - Presenza negli uffici dell’amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri (articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall’Autorità competen

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Art. 198 - Assistenza per le richieste di notifica (articolo 7 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. L’autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l’assistenza per la notifica solo:

a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;

b) qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.

2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro è accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di es

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Art. 199 - Assistenza per il recupero dei crediti (articolo 8 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l’espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;

b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:

1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l’autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l’interessato dispone di beni nel territorio nazionale;

2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.

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Art. 200 - Controversie (articolo 9 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. L’interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall’autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l’organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011.

2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un’azione di cui al comma 1 presso l’organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provved

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Art. 201 - Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero (articolo 10 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all’autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

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Art. 202 - Misure cautelari (articolo 11 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell’articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l’adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro, qualora il credito o

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Art. 203 - Esclusione dell’assistenza (articolo 12 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. L’assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l’adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui vie

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Art. 204 - Disposizioni varie (articolo 13 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Le richieste di assistenza di cui agli articoli 195, 198, 199 e 202 e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito,

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Art. 205 - Regime linguistico (articolo 14 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato mem

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Art. 206 - Segreto d’ufficio e uso delle informazioni (articolo 15 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente titolo sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell’applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall’articolo 192, comma 1, nonché per l’accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.

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Art. 207 - Spese (articolo 16 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. L’agente della riscossione recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell’ordinamento interno.

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Art. 208 - Disposizioni finanziarie (articolo 19 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministraz

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Parte II - Funzionamento del servizio nazionale della riscossione
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Titolo I - Funzionamento del servizio nazionale della riscossione
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Capo I - Oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità
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Art. 209 - Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione, a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 210 - Pianificazione annuale dell’attività di riscossione (articolo 1 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei cred

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Art. 211 - Discarico automatico o anticipato (articolo 3 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. Le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. In ogni caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all’ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

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Art. 212 - Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti (articolo 4 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 211, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell’articolo 226, comma 1, lettera d), le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

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Art. 213 - Riaffidamento dei carichi (articolo 5 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:

a) gestita direttamente dall’ente creditore;

b) affidata dall’ente creditore a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge, o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per

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Art. 214 - Verifiche, controlli e responsabilità dell’agente della riscossione (articolo 6 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all’articolo 210, nell’ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L’ente creditore effettua il controllo di conformità dell’azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:

a) rispetto agli adempimenti di cui all’articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

b) rispetto agli adempimenti di cui all’articolo 226, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dall’8 agosto 2024, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

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Art. 215 - Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione (articolo 7 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonché un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e un

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Art. 216 - Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate dal 1° gennaio 2025 (articolo 8 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell’

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Art. 217 - Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 (articolo 9 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215 si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l’ente sottopone tali quote alla verific

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Art. 218 - Disposizioni particolari relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive relative ad annualità pregresse (articolo 1, commi 684 e 685, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono regolate le modalità per l’erogazione dei rimborsi all’agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto dir

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Capo II - Adempimenti contabili
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Art. 219 - Termini di riversamento delle somme riscosse (articolo 22 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 9 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; articolo 42, comma 7-novies, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)

1. L’agente della riscossione riversa all’ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso Poste italiane S.p.a. e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.

2. In caso di versamento di somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quell

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Art. 220 - Obbligo di contabilizzazione (articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e articolo 13 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. L’agente della riscossione rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

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Art. 221 - Conto giudiziale (articolo 25 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, l’agente della riscossione re

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12742172 12819892
Art. 222 - Somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (articolo 26 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso l’agente della riscossione, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all’avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero a indicare che inten

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Capo III - Accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento
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Art. 223 - Trattamento di dati personali (articolo 3, comma 29, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)

1. L’attività svolta dall’agente della riscossione nazionale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

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Art. 224 - Accesso ai dati (articolo 18 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 35, commi da 25 a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, comma 3, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l’agente della riscossione è autorizzato ad accedere, gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.

2. Ai medesimi fini, l’agente della riscossione è altresì autorizzato ad accedere e utilizzare le informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri sogget

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Capo IV - Adempimenti e obblighi dell’agente della riscossione
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Art. 225 - Segreto d’ufficio (articolo 35 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’agente della riscossione in ragione delle attività relative al servizio nazionale del

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Art. 226 - Adempimenti dell’Agente della riscossione (articolo 2 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all’articolo 210, relativamente alle quote affidatele, assicurando:

a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di

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Art. 227 - Conservazione degli atti (articolo 37 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. L’agente della riscossione deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.

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Art. 228 - Chiamata in causa dell’ente creditore (articolo 39 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. L’agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi

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Art. 229 - Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione (articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)

1. L’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclu

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Art. 230 - Determinazione dei giorni festivi (articolo 40 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Ai fini dello svolgimento del servizio nazionale della riscossione, la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.

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Capo V - Personale addetto alle attività di riscossione
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Art. 231 - Rappresentanza dell’agente della riscossione (articolo 41 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Il legale rappresentante dell’agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano, nel compimento degli atti inerenti al servizio nazionale della riscossione, dinanzi al giudice dell’esecuzione.

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Art. 232 - Ufficiali della riscossione (articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dall’agente della riscossione fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge; con il regolamento di cui all’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi

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Art. 233 - Funzioni degli ufficiali della riscossione (articolo 43 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. L’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l’agente della ri

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Art. 234 - Registro cronologico e bollettario (articolo 44 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. L’ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da tenersi con le forme e con

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Art. 235 - Messi notificatori (articolo 45 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. L’agente della riscossione, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere, può nominare uno

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Art. 236 - Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (articolo 70 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

1. I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente titolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico so

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Parte III - Disposizioni varie, transitorie e finali
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Titolo I - Disposizioni varie, transitorie e finali
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12742172 12819912
Art. 237 - Comitato di indirizzo (articolo 27 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell’attuazione di quanto previsto dall’

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12742172 12819913
Art. 238 - Disposizioni di interpretazione autentica

1. Ai fini del presente testo unico:

a) l’articolo 3, comma 1, primo periodo, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;

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Art. 239 - Abrogazione delle disposizioni di interpretazione autentica

1. Dalla data di cui all’articolo 243 sono abrogati:

a) la legge 28 marzo 1962, n. 147;

b) l’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546;

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Art. 240 - Disposizioni che restano abrogate

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

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Art. 241 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 243 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 26 gennaio 1961, n. 29;

d) l’articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249;

e) gli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97;

f) l’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891;

g) l’articolo 27-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

h) l’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) gli articoli 8, nono comma e 10, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

n) l’articolo 76 e l’articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

p) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

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Art. 242 - Disposizione di coordinamento

1. Ai fini di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni

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12742172 12819918
Art. 243 - Decorrenza

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

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Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

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