Sent. C. Giustizia UE 28/11/2024, n. C-622/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 28/11/2024, n. C-622/23

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Contratto di prestazione d’opera ai fini della realizzazione di un progetto immobiliare - Risoluzione del contratto da parte del committente - Nozione di corrispettivo - Qualificazione - Obbligo di pagare l’importo complessivo pattuito, previa detrazione dei costi risparmiati dal prestatore - Articolo 73 - Base imponibile.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’imposta sul valore aggiunto, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva 2006/112.

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